Con il messaggio n. 1714 del 22 aprile scorso, Inps ha fornito ulteriori chiarimenti sull’Assegno Unico Universale, il sussidio economico erogato per i figli a carico (clicca qui per consultare la guida appositamente dedicata a tale prestazione). Inps sta pagando in questi giorni chi ne ha fatto domanda e a breve anche chi lo riceve in automatico su RdC dovrebbe riceverne il pagamento (il condizionale, ahimè, è d’obbligo). Nel frattempo, Inps ha specificato come funziona l’accredito dell’Assegno nel caso di genitori separati.
Nel messaggio si legge:
“Il principio regolatore generale è che l’Assegno unico e universale è erogato in pari misura tra coloro che esercitano la responsabilità genitoriale ovvero hanno l’affidamento condiviso dei figli. Tuttavia, i genitori possono stabilire che il contributo venga interamente erogato solo a uno dei due, attestando in procedura l’accordo tra le parti.”
In generale, quindi, l’Assegno può essere suddiviso equamente tra i genitori, con un 50% che spetta a entrambi, a meno che questi non facciano esplicita richiesta affinché l’Assegno venga erogato solo a uno dei due.
Tuttavia, ci sono dei casi in cui l’Assegno viene sempre erogato interamente a un solo genitore, ossia quando:
Pertanto, nei casi sopra riportati (esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale/affidamento esclusivo o provvedimento del giudice che individua chi dei genitori può percepire contributi pubblici, oppure accordo fra le parti), il richiedente che si trovi nelle suddette condizioni lo dichiara nella domanda, selezionando l’apposita opzione, chiedendo l’erogazione dell’Assegno Unico al 100%.
Qualora l’assegno venga già erogato con ripartizione al 50%, il genitore ha la possibilità di chiedere la modifica delle modalità di erogazione, integrando la domanda on line a suo tempo già presentata, chiedendo il pagamento al 100%.
In sede di prima domanda e/o modifica di una domanda già presentata, non è richiesto al genitore di allegare alcuna documentazione comprovante il suo diritto. Tuttavia, in un secondo momento l’Istituto potrà comunque richiedergli uno tra i seguenti documenti:
L’altro genitore, in ogni caso, può richiedere il riesame della ripartizione, trasmettendo alla struttura Inps competente presso cui ha posto la revisione la documentazione comprovante.
Come specificato nel messaggio, le domande che ricadono nella casistica del riesame per la parte relativa alla ripartizione dell’assegno, non potranno più essere modificate né dall’altro genitore né dal Patronato. Solo il richiedente potrà infatti modificare questa scelta qualora cambino le condizioni giuridiche esistenti al momento della domanda.
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