Reddito di Cittadinanza dopo 18 mesi, si parte col rinnovo. Anche con arretrati?

Il 30 aprile 2022 per circa 2 milioni di persone terminerà il Reddito di Cittadinanza: per chi ha fatto domanda a ottobre 2020, infatti, quella corrente sarà la diciottesima mensilità. Come anticipato da TuttoLavoro24.it nelle scorse ore, RdC ha infatti una durata di 18 mesi, terminati i quali si può chiederne il rinnovo. Dopo aver atteso 30 giorni, se tutto è in regola e i requisiti per beneficiarne sussistono ancora, Inps riprenderà a erogare il sussidio, che scatterà quindi dal secondo mese successivo a quello in cui è terminato. A tale merito, sul sito istituzionale di Inps si legge:

“Potrai presentare domanda nel mese successivo a quello dell’ultimo accredito di RdC, quando la tua domanda risulterà “Terminata” (ad esempio: se la diciottesima mensilità è a dicembre, potrai ripresentare domanda a gennaio e ricomincerai a percepire il RdC dal 15 febbraio).”

Una domanda però sorge spontanea. Occorre cioè domandarsi cosa succede se allo scattare del diciottesimo mese di RdC ci sono ancora degli arretrati da riscuotere. Non è raro, infatti, che alcune mensilità vengano pagate da Inps in data successiva a quella prevista e i motivi possono essere vari: per esempio perché è scaduto l’ISEE, e quindi Inps “congela” tutte le mensilità fino al suo rinnovo, oppure perché la domanda è stata accolta in ritardo o, infine, per la necessità dell’ente di effettuare maggiori controlli sui requisiti dichiarati dal richiedente. In tutti questi casi, può succedere che il pagamento venga posticipato e che il percettore accumuli, quindi, degli arretrati.

Ma se tali mensilità arretrate non sono state saldate da Inps entro la scadenza dei 18 mesi, cosa succede? Il percettore può comunque chiedere il rinnovo, o i 18 mesi non si considerano terminati? In breve, si può chiedere il rinnovo di RdC se ci sono arretrati?

Purtroppo, nessuna fonte ufficiale fornisce indicazioni in merito e nemmeno Inps suggerisce cosa fare in questa situazione particolare (ma non rara). Nonostante ciò, è ragionevole pensare che la domanda di rinnovo possa essere presentata comunque: anche in presenza di arretrati, infatti, i 18 mesi istituiti dalla legge sono trascorsi. Inoltre, non sembra esserci nessuna disposizione che specifica che prima di chiedere il rinnovo le 18 mensilità devono essere state effettivamente riscosse dal percettore.

Tuttavia, non essendo appunto certi di quanto detto, il consiglio è quello di rivolgersi a un Patronato o a Inps stesso, in modo da sapere se in presenza di arretrati la domanda per il rinnovo può comunque essere presentata. Per tutti gli altri dubbi inerenti il Reddito di Cittadinanza, invece, vi invitiamo a leggere la nostra GUIDA dedicata, disponibile gratuitamente cliccando qui.

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