730 oppure UNICO, quale fare e quale conviene?

Il modello 730/2022 e il modello UNICO PERSONE FISICHE 2022 sono entrambi utilizzati per comunicare all’Agenzia delle Entrate i redditi percepiti nell’anno d’imposta 2021.

730/2022 chi lo può presentare?

Possono utilizzare il modello 730/2022 ordinario o precompilato i soggetti che nell’anno 2021 hanno percepito i seguenti redditi:

  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi di pensione;
  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA come ad esempio le prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
  • redditi diversi come per esempio i redditi di terreni e fabbricati situati all’estero,
  • alcuni redditi soggetti a tassazione separata che devono essere indicati nella sezione II del quadro D.

UNICO PF 2022: quando deve essere utilizzato?

Per alcuni redditi percepiti nell’anno 2021 il contribuente è tenuto a presentare il modello UNICO PERSONE FISICHE 2022 e non può utilizzare il modello 730/2022 ordinario o precompilato, questo accade per chi ha ricevuto i seguenti redditi:

  • redditi lavoro autonomo per i quali è richiesta la partita IVA;
  • redditi “diversi” che non sono compresi tra quelli indicati nel quadro D, righi D4 (Redditi diversi per i quali non è prevista una detrazione) e D5 (Redditi derivanti da attività occasionale commerciale o di lavoro autonomo oppure da obblighi di fare, non fare e permettere;
  • redditi derivanti da produzione di agroenergie;
  • redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione;
  • redditi provenienti da trust, in qualità di beneficiario,
  • plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate e non qualificate e derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in imprese o enti residenti o localizzati in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati.

Oltre alla tipologia dei redditi è tenuto a presentare il modello UNICO PF 2022 il contribuente che si trova in una delle seguenti condizioni:

  • chi nel 2021 e/o nel 2022 non è residente in Italia;
  • chi è soggetto alla presentazione di una delle seguenti dichiarazioni: IVA, IRAP, Mod. 770;
  • chi utilizza i crediti d’imposta per redditi prodotti all’estero diversi da quelli di cui al rigo G4;
  • chi nel 2021 ha percepito redditi da pensione erogati da soggetti esteri e che ha trasferito in Italia la propria residenza in uno dei comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno, con popolazione non superiore ai 20.000 abitanti, situati nelle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia;
  • chi deve compilare il prospetto degli aiuti di Stato,
  • coloro che destinano a locazione più di 4 appartamenti.

Il modello UNICO PERSONE FISICHE 2022 può essere sempre utilizzato? perché conviene il 730/2022?

Il modello UNICO PERSONE FISICHE 2022 a differenza del mod.730/2022 può essere sempre utilizzato anche da i soggetti che hanno i requisiti per presentare il mod.730 ma non sempre risulta conveniente.

Molti si chiederanno a questo punto perché conviene presentare il mod.730/2022 piuttosto che il modello UNICO PF 2022.

Il soggetto che ha i requisiti reddituali ha convenienza a scegliere il mod.730/2022 piuttosto che il modello UNICO REDDITI PF 2022 perché i tempi di rimborso sono brevi, infatti a partire da luglio il lavoratori dipendenti riceveranno il rimborso direttamente nella busta paga o nel cedolino della pensione, nel caso di 730/2022 senza sostituto il rimborso verrà effettuato dall‘Agenzia delle Entrate a partire da Dicembre, per chi presenta invece il modello UNICO PERSONE FISICHE 2022 il rimborso sarà effettuato dall’Agenzia delle Entrate ma con tempi molto più lunghi.

Di recente Tuttolavoro24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News

Resta connesso con noi. Unisciti alla nostra pagina Telegram cliccando qui. E’ gratis!

Non hai l’APP di Telegram? Scaricala gratuitamente cliccando qui.

Segui la nostra pagina Facebook facendo clic qui.

RIPRODUZIONE RISERVATA – La riproduzione, su qualsiasi supporto e in qualsiasi forma, dei contenuti del presente articolo in violazione delle norme sul diritto di autore sarà segnalata all’Agcom per la sua immediata rimozione [Delibera n. 680/13/CONS 12/12/2013].