Dal 1° maggio 2022 è possibile presentare la domanda di indennità ISCRO per l’anno 2022. A renderlo noto è l’Inps, con il messaggio n. 1569 del 7 aprile scorso. La domanda per l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (l’ISCRO, appunto) può essere presentata una sola volta per il triennio 2021, 2022 e 2023, pertanto chi ha già beneficiato dell’indennità lo scorso anno non potrà fruirne per l’anno in corso.
Ma vediamo nel dettaglio a chi spetta e come farne domanda.
Prevista dalla Legge di Bilancio 2021 in via sperimentale per il triennio 2021-2023, l’indennità è destinata ai liberi professionisti, compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici, iscritti alla Gestione Separata Inps e che esercitano per professione abituale attività di lavoro autonomo connesso all’esercizio di arti e professioni.
Come previsto dal messaggio Inps n. 94 del 30 giugno 2021, l’indennità ISCRO è riconosciuta ai lavoratori sopra individuati che possono fare valere congiuntamente i seguenti requisiti:
Si segnala, inoltre, che l’indennità ISCRO non è compatibile con il Reddito di Cittadinanza, con le disoccupazioni NASpI e DIS-COLL, né con un trattamento pensionistico diretto. È invece compatibile e cumulabile con un eventuale assegno di invalidità.
Come specificato nel messaggio n. 94, l’indennità è pari al 25%, su base semestrale, dell’ultimo reddito da lavoro autonomo certificato dall’Agenzia delle Entrate e già trasmesso da quest’ultima all’Inps alla data di presentazione della domanda.
Si precisa che, in caso non sia rintracciabile alcuna dichiarazione dei redditi certificata dalla Agenzia delle Entrate in nessuno degli ultimi quattro anni oggetto di osservazione (es. 2018-2019-2020-2021) precedenti l’anno di presentazione della domanda di ISCRO (es. 2022), quest’ultima non potrà essere accolta.
Secondo la legge n. 178/2020, l’importo della prestazione ISCRO deve andare da un minimo di 250 euro mensili a un massimo di 800 euro. Pertanto, qualora la misura della prestazione (calcolata come spiegato sopra) risulti di importo inferiore a 250 euro o superiore a 800 euro, l’indennità è erogata in misura pari, rispettivamente, a 250 euro mensili e a 800 euro mensili. I suddetti importi di 250 euro e di 800 euro, determinati per legge, sono annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati rispetto all’anno precedente.
La prestazione ISCRO è erogata per sei mensilità e spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
Come scritto nel messaggio Inps e come anticipato a inizio articolo, per il triennio 2021-2023 è possibile presentare domanda di ISCRO una sola volta: pertanto, chi ha già usufruito dell’indennità nel 2021 (presentandone la domanda entro il 31 ottobre scorso), quest’anno non potrà riceverla nuovamente. Eventuali domande che verranno comunque presentate saranno rigettate dall’Istituto.
La domanda di indennità ISCRO per l’anno 2022 potrà, invece, essere utilmente presentata da coloro che non hanno presentato domanda per l’anno 2021, nonché da coloro che, pur avendo presentato domanda nel 2021, non hanno avuto accesso alla prestazione perché la domanda è stata respinta e/o la prestazione revocata dall’origine.
La si potrà inoltrare dal 1° maggio e fino al 31 ottobre 2022, accedendo al portale web dell’Istituto tramite le credenziali SPID 2, CIE o CNS o, in alternativa, rivolgendosi al contact center Inps.
In sede di presentazione della domanda l’assicurato deve autocertificare i redditi prodotti per ciascuno degli anni di interesse, salvo che gli stessi non siano già a disposizione dell’Istituto. In tale ultima ipotesi, ai fini della verifica dei requisiti reddituali, verranno presi in considerazione i dati reddituali di cui dispone l’Istituto, che saranno precaricati nel pannello di domanda.
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