Giugno 2022 è il mese di sospensione del Reddito di Cittadinanza per tutti quei percettori che ne hanno presentato domanda a novembre 2020 o, ancora prima, ad aprile 2019. Così come maggio lo era stato per coloro che ne avevano presentato domanda per primi, nel marzo 2019.
Ma cosa vuol dire “mese di sospensione” se l’RdC è ancora valido? Come disposto dalla Legge, il Reddito di Cittadinanza può essere rinnovato una volta terminata l’erogazione delle 18 mensilità previste. A patto di aspettare un mese prima che Inps riparta con la nuova mandata di pagamenti: le successive 18 mensilità infatti verranno pagate dal secondo mese successivo a quello in cui RdC è terminato. Per esempio, se l’ultima mensilità la si è riscossa a maggio 2022, il pagamento ripartirà a luglio (previa accoglimento della nuova domanda, naturalmente). Giugno è quindi considerato “mese di stop” ed è necessario a Inps per effettuare tutti i controlli del caso.
Fin qui tutto facile. I maggiori dubbi sorgono quando al Reddito di Cittadinanza sono collegate altre prestazioni, come quelle per i figli a carico: l’Assegno Unico, per intendersi. I percettori di RdC non sono tenuti a fare domanda per l’Assegno, ma lo ricevono in automatico una volta erogata la mensilità di RdC (quindi dopo il 27 del mese, come dimostrato anche da TuttoLavoro24.it in questo articolo).
Ma cosa succede durante il mese di sospensione, ossia quando il pagamento del RdC non è previsto? Dove arriva il pagamento dell’Assegno Unico in caso di RdC terminato? E soprattutto, arriva? Scopriamolo.
Buone notizie. Se si ha diritto al pagamento dell’Assegno Unico (per scoprire quali sono i requisiti consulta la nostra GUIDA dedicata), il pagamento arriva comunque, nonostante il Reddito di Cittadinanza sia momentaneamente sospeso.
La conferma arriva direttamente dalla Circolare Inps n. 53, nella quale si legge:
“Ai fini dell’integrazione Rdc/AU, l’Istituto procede d’ufficio all’individuazione dei nuclei familiari percettori di Rdc che abbiano diritto all’assegno unico e universale e al pagamento diretto delle somme dovute, senza necessità di presentazione della domanda. […] Qualora la prestazione di Rdc soggetta a integrazione Rdc/AU raggiunga lo stato “terminata”, il genitore o altro esercente la patria potestà che mantenga il diritto all’assegno unico e universale dovrà presentare la relativa domanda, entro la fine dello stesso mese di cessazione del Rdc, anche in caso di successiva domanda di rinnovo del Rdc.“
L’unica cosa da fare, dunque, è presentare domanda indicando un codice IBAN con queste caratteristiche sopra al quale far arrivare il pagamento. Una volta rinnovato RdC, l’Assegno Unico tornerà a essere accreditato in automatico sulla Carta RdC.
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