Il 2 giugno si festeggia l’anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Il 2 giugno 1946 infatti si tenne il referendum tra Monarchia e Repubblica. La Festività, prima introdotta e poi soppressa negli anni ’80, è stata poi ripristinata con la legge 336/2000 a partire dal 2001.
La sua disciplina sul piano dei rapporti di lavoro è rimessa quindi alla legge e ai contratti collettivi di settore.
Per la Festa della Repubblica si applica la regola generale che vale per le altre festività. Quando le festività sono godute e non c’è prestazione lavorativa, deve essere corrisposto ai lavoratori non retribuiti in misura fissa mensile (di solito operai e/o lavoratori somministrati) un trattamento economico di festività rapportato a un sesto della retribuzione settimanale.
Per gli impiegati e gli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile la festività che non coincide con la domenica non comporta un trattamento aggiuntivo, in quanto detta festività è già compresa nello stipendio.
Se il 2 giugno il lavoratore presta la sua opera verrà riconosciuto, oltre al compenso spettante anzidetto anche lamaggiorazione percentuale prevista per lavoro nella giornata festiva prevista dal contratto collettivo applicato.
Se la festività infrasettimanale, come è in questo caso la Festa della Repubblica, interviene in un periodo di Cig, Cig in deroga, Assegno ordinario Fis, FSBA, Formatemp, il trattamento economico previsto per la festività non rientra fra gli elementi integrabili da parte dell’ente che eroga l’ammortizzatore sociale perché è a carico dell’azienda, per i lavoratori:
– che prestano la loro attività ad orario ridotto, vale a dire che lavorano comunque una parte della settimana;
– che sono sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da non più di due settimane.
Invece il trattamento economico per la festività è a carico dell’ente che eroga la cassa integrazione per i lavoratori:
– che sono sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti non in misura fissa mensile ma in rapporto alle ore, sospesi da oltre due settimane;
– che sono sospesi a zero ore settimanali, se si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile sospesi anche da non più di due settimane.
Il diritto agli Assegni per il nucleo familiare – laddove ancora riconosciuti perchè in buona parte sostituiti dall’Assegno unico – è riconosciuto anche per la retribuzione delle festività, nei limiti delle disposizioni di legge e di prassi dettate dall’Inps. Non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese.
Di recente Tuttolavoro24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News.
Resta connesso con noi. Unisciti alla nostra pagina Telegram cliccando qui. E’ gratis!
Non hai l’APP di Telegram? Scaricala gratuitamente cliccando qui.
Segui la nostra pagina Facebook facendo clic qui.
RIPRODUZIONE RISERVATA – La riproduzione, su qualsiasi supporto e in qualsiasi forma, dei contenuti del presente articolo in violazione delle norme sul diritto di autore sarà segnalata all’Agcom per la sua immediata rimozione [Delibera n. 680/13/CONS 12/12/2013].