Il 31 maggio 2022 è terminata per molti percettori la fruizione del Reddito di Cittadinanza. In particolare, per tutti coloro che hanno presentato domanda a novembre 2020 e che pertanto hanno ricevuto l’ultima mensilità (la diciottesima) proprio con l’accredito che Inps ha pagato il 27 maggio.
Tali percettori hanno visto apparire sul proprio Fascicolo Previdenziale del Cittadino la dicitura “terminata“, come dimostra la foto seguente inviataci da un nostro lettore:
Dicitura che è comparsa sul Fascicolo Previdenziale anche di un’altra categoria di beneficiari. Nella stessa situazione, infatti, si trovano coloro che presentarono domanda per il Reddito di Cittadinanza per la prima volta ad aprile 2019, percependolo quindi per 18 mesi da maggio 2019 fino a ottobre 2020. Dopo il classico mese di sospensione, a novembre 2020 era stata presentata domanda di rinnovo per altre 18 mensilità, in scadenza dunque nel mese corrente. Per loro, quindi, quella di maggio corrisponde alla 36esima ricarica mensile.
Dunque, una volta esauriti i primi 36 mesi (18+18), cosa potranno fare i beneficiari di RdC? Potranno fare domanda per altri 18 mesi? Vediamo cosa dice la normativa in merito.
Buone notizie. Il Decreto istitutivo del Rdc stabilisce che il sussidio venga erogato per un periodo di 18 mesi, rinnovabile a condizione che lo stesso venga sospeso per un mese. La legge non pone alcun limite ai rinnovi, quindi questi nuclei beneficiari – che finora hanno beneficiato di 36 mesi con un 1 mese di interruzione (novembre 2020) dopo il primo anno e mezzo di erogazione – potranno ancora far domanda.
In pratica, la domanda può essere presentata per più volte a patto che ogni volta (quindi ogni 18 mesi) si aspetti 1 mese prima di cominciare a beneficiare della mandata successiva. Per esempio, chi ha terminato RdC a maggio 2022 dovrà rispettare lo stop previsto nel mese di giugno, durante il quale si potrà presentare domanda di rinnovo. Se accolta, il sussidio tornerà a essere erogato da luglio 2022.
La procedura di presentazione delle domande di rinnovo è la stessa utilizzata per le nuove domande. Si potrà presentare domanda già dall’1-3 giugno 2022, così da ricominciare a ricevere il sussidio da luglio (dopo la sospensione di giugno). La richiesta potrà essere avanzata:
Nel caso in cui la domanda sia inoltrata dallo stesso richiedente, il beneficio sarà erogato sulla medesima Carta di pagamento. Altrimenti, se a presentarla dovesse essere un altro componente del nucleo familiare, sarà necessario ritirarne una nuova.
Verificato il rispetto dei requisiti di legge (per conoscerli, consulta la nostra guida dedicata a RdC), dal mese successivo alla presentazione della domanda il beneficio sarà accreditato per ulteriori 18 mesi. L’erogazione del beneficio è sempre condizionata alla presenza di un ISEE in corso di validità e al mantenimento dei requisiti e degli obblighi di legge. Per questo motivo, infatti, è necessario il mese di sospensione: è il tempo che Inps impiega per verificare che i requisiti sussistano ancora tutti.
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