Niente NASpI in caso di licenziamento ”indotto”: la sentenza

Niente indennità di disoccupazione NASpI per il lavoratore che viene licenziato a causa di assenza ingiustificata.

A stabilirlo è una sentenza del Tribunale del Lavoro di Udine con cui viene affrontato il fenomeno delle “dimissioni occulte”, vale a dire una sorta di prassi – si legge sul Quotidiano Lavoro – diffusa negli ultimi tempi si “assentarsi dal lavoro senza fornire alcuna giustificazione per indurre, così, il datore di lavoro a licenziare per assenza ingiustificata”. 

Prassi in uso tra i lavoratori che, a partire dal 2012, dall’introduzione della legge Fornero ha iniziato a pesare sulle tasche dei datori di lavoro, considerato che in caso di licenziamento sono tenuti al pagamento del cd. “ticket di licenziamento” per dare accesso alla NASpI al lavoratore.

La condotta del lavoratore che non manifesta le dimissioni e le occulta dietro un’assenza ingiustificata, dà luogo proprio a questa situazione. Ecco perchè secondo il Tribunale friulano nel comportamento assunto dal prestatore (abbandono del posto di lavoro) viene ravvisata la volontà di risolvere di fatto il rapporto di lavoro. Insomma si tratterebbe, dice il giudice, di dimissioni anche se non vi è stato il rispetto delle procedure telematiche di cui all’articolo 26, del Dlgs 151/2015 (comunicazione telematica delle dimissioni).

“Si tratta – come cita la pronuncia – di atteggiamenti i quali lasciano presumere che l’intento perseguito sia quello di conseguire illegittimamente l’indennità Naspi, riconosciuta nella sola ipotesi di disoccupazione involontaria e che, pertanto, non viene corrisposta laddove la disoccupazione non sia tale”.

Le dimissioni quindi possono considerarsi “di fatto” ed in quanto tali legittime perchè ”in tale circostanza, invero, ciò che rileva è la carenza di volontà del lavoratore di proseguire nel rapporto di lavoro”.

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