Il contratto a tempo determinato può essere stipulato per una delle seguenti condizioni:
Fermo restando durate specifiche e ridotte, come nel caso del lavoro stagionale, il contratto a termine può avere una durata massima di 24 mesi, eventualmente elevabile a 36 se previsto dai contratti collettivi.
E’ possibile recedere dal contratto a termine? La risposta è sì, trattandosi di un accordo tra le parti è possibile recedere ma occorre tener conto di condizioni e conseguenze. Innanzitutto va ricordato che le dimissioni vanno manifestate con la procedura telematica.
Il recesso durante il periodo di prova è libero da entrambe le parti, nel senso che non è necessario dare motivazioni alla controparte. E soprattutto non è dovuto il preavviso, da entrambe le parti.
Fuori dal periodo di prova, il recesso è possibile solo per giusta causa. Sono esempi ’classici’ di giusta causa di dimissioni:
Nel caso di dimissioni manifestate senza una giusta causa, il datore di lavoro potrà richiedere il risarcimento. La somma verrà trattenuta direttamente dalla busta paga e dipenderà dall’azienda.
Ma come quantificarla? Qual è l’importo giusto del risarcimento?
In questo caso la valutazione spetta al datore di lavoro che non potrà non tener conto che un lavoratore scarsamente specializzato/qualificato, facilmente sostituibile e che abbia dato un congruo preavviso al datore di lavoro, difficilmente potrà dare diritto ad un risarcimento in favore del datore di lavoro. Diverso invece la situazione dei lavoratori più qualificati/specializzati, in questo caso la loro assenza può essere determinante e causare dei danni. Danni che però devono poter essere provati. Ecco perchè il datore di lavoro che intende ad esempio trattenere una (o anche più) mensilità di busta pag, deve eventualmente essere in grado di provare che il danno ad esempio si è protratto per un mese e così via.
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