Una buona notizia per i percettori dell’Assegno Unico integrato al Reddito di Cittadinanza. Dopo aver saputo che riceveranno il pagamento della prestazione entro una settimana al massimo (le tempistiche precise le ha comunicate direttamente INPS), per loro è arrivata un’altra lieta novità.
La scadenza per la presentazione del Modulo Rdc-Com/AU fissata al 30 giugno non è più valida. Tale termine ultimo era da rispettare per per avere diritto alle mensilità arretrate, come indicato al paragrafo 5 del messaggio Inps n. 2261/2022 e come riportato più volte anche da TuttoLavoro24.it.
La conferma arriva direttamente dall’Istituto di Via Ciro il Grande, che nel messaggio n. 2537 dello scorso 22 giugno specifica:
“A parziale rettifica di quanto indicato al citato paragrafo 5 del messaggio n. 2261/2022, l’INPS procederà al riconoscimento degli importi relativi alle mensilità arretrate di integrazione Rdc/AU, ivi incluse le relative maggiorazioni spettanti, con decorrenza dal mese di marzo dell’anno di competenza dell’AU, indipendentemente dalla data di presentazione del modello “Rdc–Com/AU”, sul presupposto dell’esistenza di una domanda di Rdc in pagamento nella medesima mensilità di marzo.”
Il motivo di tale decisione è da ricondurre al fatto che il modulo Rdc-Com/AU non rappresenta una domanda di accesso al trattamento dell’Assegno Unico su RdC, ma serve esclusivamente all’acquisizione delle informazioni utili al riconoscimento di tale prestazione.
Chi non ha ancora compilato il modulo, dunque, può stare tranquillo: gli arretrati dell’Assegno Unico verranno riconosciuti in ogni caso, a prescindere da quando il modulo verrà presentato. Unica condizione, come si legge nel messaggio, sarà quella di aver ricevuto RdC nel mese di marzo.
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