Otto settori in cui, nel mese di giugno, i lavoratori riceveranno aumenti in busta paga per effetto dell’erogazione di indennità economiche quali Una tantum ed Elemento di garanzia retributiva (noto anche come elemento perequativo).
Si tratta di due differenti elementi economici che vengono corrisposti, il primo a copertura del periodo in cui il ccnl di riferimento non era rinnovato, il secondo a vantaggio dei lavoratori di quei settori non coperti da contrattazione integrativa (es. accordo aziendale premi produttività, welfare, ecc.).
Ma ci sono anche novità sugli aumenti che riguardano i minimi tabellari per lavoratori dipendenti di 5 diversi settori: ne abbiamo parlato in questo articolo.
Ai lavoratori in forza nelle aziende che applicano il C.C.N.L. della Mobilità/Area contrattuale Attività Ferroviarie del 16.12.2016 alla data di stipula del presente accordo ( 22-03-2022), ad integrale copertura del periodo 1.1.2021 – 30.4.2022 viene riconosciuto un importo lordo omnicomprensivo pro-capite una tantum nelle misure di seguito indicate. Gli importi dell’una tantum di cui sopra non avranno riflessi su alcun istituto contrattuale o di legge. Le somme saranno corrisposte in un’unica soluzione con la retribuzione del mese di giugno 2022, in proporzione ai mesi di servizio prestati nel periodo di riferimento, arrotondando a mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Per i lavoratori occupati negli appalti/subappalti di cui all’art. 16 del C.C.N.L. Mobilità/Area AF del 16.12.2016, le modalità (eventuale rateizzazione e relative tempistiche) per la corresponsione dei suddetti importi potranno essere definite con accordo a livello aziendale da raggiungere entro giugno 2022. A tal fine, le aziende interessate dovranno dare comunicazione della volontà di attivare il negoziato di cui al precedente capoverso alle Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente Accordo entro il 10.6.2022. In caso contrario gli importi saranno corrisposti con il ruolo paga del mese di giugno 2022. Resta inteso che per i medesimi lavoratori occupati negli appalti/subappalti di cui all’art. 16 del C.C.N.L. Mobilità/Area AF del 16.12.2016, le somme saranno erogate al netto di quanto già eventualmente corrisposto dall’appaltatore cessante ai sensi dell’art. 16, punto 5, del C.C.N.L. stesso. | |
Livello/Parametro | Importo lordo “Una Tantum” |
Euro | |
Q1 | 670,54 |
Q2 | 589,15 |
A | 569,77 |
B1 | 542,64 |
B2 | 519,38 |
B3 | 511,63 |
C1 | 500,00 |
C2 | 492,25 |
D1 | 484,50 |
D2 | 468,99 |
D3 | 461,24 |
E1 | 453,49 |
E2 | 434,11 |
E3 | 426,36 |
F1 | 395,35 |
F2 | 387,60 |
L’Accordo del 29 maggio 2019 prevede che con le competenze del mese di giugno è riconosciuto un importo annuo di 170 euro lordi ai dipendenti a tempo indeterminato delle aziende prive di riconoscimenti economici derivanti da contrattazione di secondo livello, a livello di Gruppo aziendale o di unità produttiva (premio di risultato, premio di produzione, erogazioni di cui all’art. 51 comma 7 o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione) che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) non abbiano percepito altri trattamenti economici collettivi comunque soggetti a contribuzione oltre a quanto spettante dal presente ccnl.
L’accordo del 4 maggio 2022 prevede che ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1.1.2019/31.8.2022), ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo è corrisposto un importo forfetario una tantum suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 150 euro.
Con la mensilità di giugno 2022 ai lavoratori spetta la seconda rata di Una tantum, dunque 75 euro.
L’accordo di rinnovo del CCNL 5 ottobre 2010 nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello, ai dipendenti a tempo indeterminato, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato di durata superiore a 6 mesi ed alle altre tipologie di lavoro subordinato in forza al 1° gennaio di ogni anno, che abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal ceni (lavoratori privi di superminimi collettivi od individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione) è riconosciuto un importo annuo pari a euro 150,00 lordi, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza.
L’accordo di rinnovo del 26 gennaio 2017 prevede che ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle cooperative prive di contrattazione di secondo livello riguardante il Premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente (1° gennaio – 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente dagli importi retributivi fissati dal C.C.N.L. (lavoratori privi di super minimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 485 euro, omnicomprensiva e non incidente sul T.f.r., ovvero una cifra inferiore fino concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal C.C.N.L., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente.
L’accordo di rinnovo del 26 novembre 2016 prevede che ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal Ccnl (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a € 485, onnicomprensiva e non incidente sul TFR, ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal Ccnl, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente.
L’accordo di rinnovo del ccnl sottoscritto il 21 dicembre 2021 prevede che a decorrere dal 2022, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello riguardante il Premio di risultato o altri istituti retributivi comunque soggetti a contribuzione e che nel corso dell’anno precedente (1 gennaio – 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal C.C.N.L. (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri importi retributivi comunque soggetti a contribuzione), è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua lorda pari a 250,00 euro, onnicomprensiva e non incidente sul T.F.R. ovvero una cifra inferiore fino a concorrenza in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal C.C.N.L., in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell’anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero.
Nell’accordo del 24 gennaio 2022 è previsto che l’elemento di garanzia retributiva ( elevato ad euro 240 dall’1.1.2017, uguale per tutti i lavoratori) con decorrenza dall’anno 2021, è erogato con la retribuzione del mese di giugno di ogni anno. L’importo del E.G.R., che è da intendersi omnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali, compreso il T.F.R., è corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno precedente l’erogazione e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. E’ riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
L’elemento economico non viene corrisposto ai lavoratori coperti da un accordo aziendale.
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