Il 1° luglio 2022 i pensionati e titolari di altri trattamenti assistenziali riceveranno il Bonus 200 euro.
Il Bonus anti-inflazione voluto dal Governo Draghi sarà, per loro, accreditato senza domanda, in automatico.
Con la circolare del 24 giugno scorso, Inps ha precisato che la Una tantum è corrisposta d’ufficio ai soggetti che risultino titolari di pensioni, anche liquidate in regime internazionale, sia dirette che ai superstiti, a carico, anche pro quota, dell’Assicurazione generale obbligatoria (Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi) e delle forme sostitutive ed esclusive della stessa, della Gestione separata, del Fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, del Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dai concessionari del servizio di riscossione dei tributi e delle entrate dello Stato e degli enti pubblici, nonché a carico di altri Enti che gestiscono forme di previdenza obbligatoria.
Il Bonus 200 euro spetta anche ai titolari di assegno ordinario di invalidità in scadenza al 30 giugno 2022, qualora il trattamento sia confermato senza soluzione di continuità.
I titolari di assegno ordinario di invalidità, per i quali alla data del 30 giugno 2022 sia in corso il periodo per esercitare l’opzione per la NASpI o per la DIS-COLL, saranno ricompresi tra i destinatari del beneficio, qualora sia esercitata l’opzione in favore del trattamento pensionistico. In tal caso il pagamento sarà eseguito in tempi successivi.
I titolari di assegno ordinario di invalidità la cui prestazione sia stata sospesa in quanto hanno optato per le indennità NASpI o DIS-COLL di cui sono titolari per il mese di giugno 2022, saranno destinatari dell’indennità una tantum di 200 euro nei tempi stabiliti da INPS e precisati in questo articolo.
Inps precisa nella circolare che nel caso di soggetti contitolari di pensione ai superstiti, il Bonus 200 euro deve essere corrisposto a ciascun contitolare in misura intera, con verifica reddituale personale.
E’ il Decreto, ricorda Inps, che stabilische che hanno diritto all’indennità una tantum pari a 200 euro anche i titolari di “trattamenti di accompagnamento alla pensione”.
Tra i trattamenti di accompagnamento alla pensione devono intendersi ricompresi:
– l’APE sociale di cui alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni;
– l’APE volontario di cui agli articoli 1, comma 166 e seguenti, della legge n. 232/2016, e successive modificazioni;
– l’indennizzo commercianti di cui al D.lgs 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni;
– gli assegni straordinari a carico dei Fondi di solidarietà di cui all’articolo 26, comma 9, lett. b), del D.lgs 14 settembre 2015, n. 148;
– le prestazioni di accompagnamento a pensione di cui all’articolo 4, commi da 1 a 7-ter, della legge 28 giugno 2012, n. 92;
– l’indennità mensile del contratto di espansione di cui all’articolo 41, comma 5-bis, del D.lgs n. 148/2015.
Il Bonus non spetta solo a chi ha un trattamento di tipo previdenziale da Inps, ma anche per chi ha trattamenti di natura assistenziale.
L’indennità viene corrisposta d’ufficio ai soggetti che risultino titolari, alla data del 1° luglio 2022, di:
– pensione di inabilità, di cui all’articolo 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5;
– assegno mensile di cui all’articolo 13 della legge n. 118/1971;
– pensione, non riversibile, per i ciechi (assoluti o parziali), di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 66;
– pensione, non riversibile, per sordi, di cui all’articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381;
– assegno sociale di cui all’articolo 3, comma 6, della legge n. 335/1995;
– pensione sociale di cui all’articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
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