Godere delle ferie è un diritto irrinunciabile. Parte da questo principio la decisione della Cassazione emessa lo scorso 23 giugno con la sentenza 20216/2022.
Tutto nasce perché un primo ufficiale di volo dell’aviazione civile aveva lamentato al Tribunale che la retribuzione corrispostagli dalla compagnia aerea nel periodo feriale, una volta decurtata dell’indennità di volo integrativa, risultava sensibilmente inferiore alla media della sua retribuzione ordinaria.
Il Tribunale aveva accolto la sua domanda ritenendo che in questo modo il lavoratore fosse dissuaso dal godere delle proprie ferie: la pienezza del diritto al godimento delle ferie, infatti, è assicurata solo nel momento in cui le ferie vengano remunerate in misura tale da garantire al lavoratore condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando lavora.
Giunti in Cassazione, la Corte ha poi confermato la decisione del Tribunale, ponendo però un limite: tale ragionamento, infatti, può essere circoscritto solo al periodo di ferie minimo previsto dalla Legge (4 settimane). Per i giorni eccedenti, la determinazione della retribuzione è rimessa a quanto disposto dalla contrattazione collettiva.
Tale sentenza riguarda in particolare il trasporto aereo ma rifletterà i propri effetti anche su altri settori in cui i contratti collettivi prevedono un trattamento economico, per i giorni di ferie, diverso e meno favorevole rispetto alle giornate di presenza.
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