Si prospetta un agosto di fuoco per le imprese. Queste, infatti, saranno chiamate alla riscrittura di tutti i contratti di lavoro proprio nel mese in cui la maggioranza del personale sarà in ferie. È quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 104 del 27 giugno, pubblicato lo scorso 29 luglio in Gazzetta Ufficiale e in vigore da oggi 1° agosto 2022.
Suddetto decreto recepisce la direttiva trasparenza (n. 2019/1152), approvata dall’Unione Europea per garantire la conoscenza delle condizioni di lavoro a tutti i lavoratori che svolgono un’attività all’interno degli Stati membri.
Con il nuovo decreto, gli obblighi informativi a cui sono sottoposte le aziende (oggi disciplinati con il dlgs n. 152 del 26 maggio 1997) si inaspriscono ancora di più. La direttiva trasparenza impone ai datori di lavoro di comunicare per iscritto gli elementi essenziali del rapporto di lavoro (art. 4), ossia:
Secondo la nuova disciplina, le nuove regole dovrebbero applicarsi a tutti i contratti di lavoro subordinato, compreso quello agricolo, a prescindere dalla durata e dal regime orario. Si aggiungono i contratti di lavoro somministrato, intermittente, co.co.co, di prestazione occasionale e forme speciali come i contratti dei lavoratori marittimi, della pesca e dei lavoratori domestici.
Esclusi, invece, i rapporti autonomi, quelli di durata molto breve (pari o inferiore ad una media di tre ore a settimana in quattro settimane consecutive), i rapporti di agenzia, il lavoro nell’impresa familiare, e alcune forme speciali di lavoro pubblico.
La comunicazione al lavoratore degli elementi sopra elencati dovrà avvenire entro 60 giorni dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 30 settembre 2022.
In assenza delle comunicazioni previste dalla legge oppure nel caso vengano effettuate in ritardo o in modo incompleto, sono previste sanzioni differenziate per la tipologia di omissione. Quella ordinaria prevede per il datore di lavoro una sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.500 euro per ogni lavoratore interessato.
La sanzione può essere erogata dall’Ispettorato territoriale del lavoro, previa denuncia da parte del lavoratore (o dall’organizzazione sindacale delegata dal medesimo) e previo accertamento ispettivo.
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