Dichiarare il falso in sede di presentazione di domanda per il Reddito di Cittadinanza può non comportare l’automatica sospensione del sussidio. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza 29910/2022, in controtendenza con quanto valso finora nel rispetto dell’art. 7 della legge 26/2019.
Tutto nasce nel dicembre 2021, quando il Tribunale di Ragusa dispone il sequestro della carta di pagamento per l’accredito del Reddito di Cittadinanza e delle disponibilità liquide nei confronti di un percettore accusato di aver reso informazioni incomplete e non corrispondenti al vero sulla propria situazione economica. Nel caso specifico, l’indagato aveva omesso di possedere euro 10.732,47 in contanti.
La difesa aveva poi presentato ricorso in Cassazione, sostenendo come tale omissione non avesse rilevanza ai fini della percezione del sussidio poiché il denaro in contante non rientra tra i parametri per stabilire il diritto al Reddito di Cittadinanza. Il cittadino, quindi, avrebbe avuto comunque diritto alla percezione dello stesso, a prescindere da tale informazione omessa.
Ed è qui che la Corte Suprema emette la sentenza rivoluzionaria e controcorrente. L’orientamento maggioritario, infatti, protendeva per il sequestro immediato della carta RdC e sospensione automatica del beneficio nel caso di non veridicità delle informazioni fornite. Questo perché, secondo i più, il bene da tutelare non è tanto l’accesso al sussidio quanto il patto di leale collaborazione tra Stato e cittadino, che viene meno nel caso in cui quest’ultimo dichiari il falso.
Ma proprio nel rispetto dello stesso articolo 7 di suddetta Legge, la Cassazione ha ribaltato questo principio, escludendo la rilevanza penale dell’omissione. Come si legge nell’articolo, infatti, il reato sussiste solo se commesso al fine di ottenere indebitamente il beneficio: ma dato che all’indagato il sussidio sarebbe spettato comunque, in questo caso il Reddito di Cittadinanza non può essere revocato.
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