Dal 1° agosto scorso i datori di lavoro sono tenuti alla riscrittura dei contratti stipulati con i propri dipendenti. Entro 60 giorni di tempo, il lavoratore deve poter avere accesso a tutto il pacchetto di informazioni contenute nel suo contratto: quelle che TuttoLavoro24.it aveva elencato in questo articolo.
Tuttavia, il periodo prescelto dal Decreto Legislativo n. 104 del 27 giugno (quello che disciplina tale nuova regola e recepisce la direttiva trasparenza dell’Unione europea) per provvedere a tale adempimento a carico dei datori di lavoro non è dei migliori. Perché agosto è il mese in cui il personale è spesso e volentieri dimezzato, causa ferie.
Per questo motivo, Imprese e consulenti nei giorni scorsi hanno chiesto insistentemente che le informazioni previste dal decreto possano essere comunicate al lavoratore anche in formato elettronico. Soprattutto considerando che la direttiva europea consente la possibilità di rinviare al contratto collettivo applicato, a differenza di quanto previsto dal Dlgs. Quest’ultimo non lo prevede in modo esplicito, aggravando quindi il carico di lavoro richiesto al datore.
Ed è questa la soluzione adottata dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro che ieri è uscito con la circolare n. 4/2022 in cui conferma l’ok al rinvio al contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro o altri documenti aziendali qualora consegnati al lavoratore.
Quanto alle modalità di comunicazione delle informazioni ai lavoratori l’Ispettorato, in linea con il Decreto, chiarisce che c’è la “possibilità di avvalersi di una comunicazione in formato “elettronico” (ad es. e- mail personale comunicata dal lavoratore, e-mail aziendale messa a disposizione dal datore di lavoratore, messa a disposizione sulla rete intranet aziendale dei relativi documenti tramite consegna di password personale al lavoratore ecc.).
Il datore di lavoro, oltre ad inviare l’email deve avere cura di portare a conoscenza che “le medesime informazioni sono conservate e rese accessibili al lavoratore ed il datore di lavoro ne conserva la prova della trasmissione o della ricezione per la durata di cinque anni dalla conclusione del rapporto di lavoro”.
Queste le informazioni che in base all’art. 4 del Decreto Legislativo devono essere trasferite al lavoratore:
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