Decreto Aiuti bis 2022, novità Insegnanti e ATA: bonus 200 euro, aumenti salariali e docente esperto

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale in seguito alla firma del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il decreto legge 9 agosto 2022, n.115, cosiddetto decreto aiuti bis, entrando di fatto in vigore il 10 agosto 2022.

Tra le diverse novità presenti in questo decreto, molte riguardano anche il mondo della scuola.

Vediamole insieme.

Decreto Aiuti bis 2022: bonus 200 euro

Noi di Tuttolavoro24.it avevamo già parlato in precedenza della possibilità non solo per gli insegnanti e gli ATA di ruolo, ma anche dei precari della scuola, di vedersi riconosciuto il bonus 200 euro. Questa possibilità ora sembrerebbe aver trovato conferma con la pubblicazione del decreto aiuti bis. Non solo, nel decreto si legge anche che l’Inps, previa domanda, assegnerà l’indennità una tantum di 200 euro anche ai dottorandi e agli assegnisti di ricerca i cui contratti sono attivi a partire dalla data del 18 maggio 2022.

Decreto Aiuti bis 2022: docente esperto

I docenti esperti, secondo il decreto, saranno i docenti di ruolo che “abbiano conseguito una valutazione positiva nel superamento di tre percorsi formativi consecutivi e non sovrapponibili” nel limite, in Italia, di 8mila unità per 4 anni, ovvero per ciascuno degli anni 2032/2033, 2033/2034, 2034/2035 e 2035/2036.

Tali docenti matureranno il diritto ad un assegno annuale e individuale pari a 5.650 euro che si andrà a sommare allo stipendio già in essere.

Per rimanere docente esperto, quest’ultimo è tenuto a rimanere nell’istituzione scolastica per almeno il triennio successivo all’ottenimento di questo titolo, senza tuttavia svolgere mansioni extra rispetto alle normali attività di insegnamento.

Decreto Aiuti bis 2022: formazione incentiva

In merito alla formazione incentivata, per tutti i docenti di ruolo che abbiano superato il percorso formativo triennale con valutazione personale positiva hanno diritto ad un aumento salariale una tantum di carattere accessorio, stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale, non inferiore al 10 per cento e non superiore al 20 per cento dello stipendio percepito in quel dato momento.

Foto Credit: LaPresse

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