Dal 13 agosto prossimo cambiano le regole per i congedi parentali. A partire da questo sabato, infatti, entrerà in vigore il D.lgs. 30 giugno 2022 n. 105 che attua la Direttiva UE 2019/1158 relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza. L’anticipazione era stata data nel marzo scorso da TuttoLavoro24.it in questo articolo.
I decreti, allo stesso modo della Direttiva UE, puntano a conciliare i tempi di vita e di lavoro. Congedi parentali ampliati, congedo di paternità anche prima della nascita, estensione dell’indennità per gravidanza a rischio alle lavoratrici autonome, priorità dello smart working per chi ha figli o anziani o disabili da assistere con permessi legge 104, sono alcune delle novità contenute nel provvedimento.
Vediamo meglio nel dettaglio alcune misure, così come riportate da INPS nel messaggio n. 3066 del 4 agosto 2022.
In particolare, vediamo alcune misure destinate ai genitori lavoratori dipendenti:
Viene inoltre confermato che i periodi di congedo parentale sono computati nell’anzianità di servizio e specificando, a differenza delle precedenti disposizioni, che “non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima mensilità o gratifica natalizia, ad eccezione degli eventuali emolumenti accessori connessi all’effettiva presenza in servizio” e, comunque, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla contrattazione collettiva.
Il genitore lavoratore autonomo, invece, ha diritto a 3 mesi di congedo parentale da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.
Il congedo obbligatorio di paternità può essere fruito dai due mesi precedenti la data presunta del parto (sta qui la novità) sino ai cinque mesi successivi, per un periodo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a 20 giorni lavorativi.
Sono estesi da 10 a 11 mesi, i termini per la durata complessiva del diritto al congedo parentale spettante al genitore solo, nell’ottica di una maggior tutela per i nuclei familiari monoparentali. Per tutta la durata del congedo obbligatorio sarà riconosciuto al padre lavoratore un’indennità giornaliera pari al 100% della retribuzione, come previsto per la madre lavoratrice.
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