Supplenze ATA, sostituzione primi 7 giorni: ecco quando si può fare [UFFICIALE]

Si può sostituire il personale ATA nei primi sette giorni di assenza? La risposta nella circolare del Ministero dell’Istruzione che fissa le regole per il conferimento delle supplenze per il personale scolastico nell’anno scolastico 2022/23 (per visualizzarli clicca qui).

Soffermandosi sul personale ATA la circolare conferma quanto già stabilito con medesima circolare nel 2021/22: niente sostituzione dei collaboratori scolastici nei primi sette giorni di assenza. Il divieto permane dunque per le assenze temporanee.

In particolare, si legge che “permane il divieto di sostituzione nei casi previsti dall’articolo 1, comma 332, della legge 190 del 2014, come specificato dalle note DPIT prot. n. 2116 del 30 settembre 2015 e DGPER prot. n. 10073 del 14/04/2016”.

I dirigenti scolastici – continua il documento – non possono conferire le supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a ”personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza” (si veda la lettera c). 

La norma del 1996 ha però un deroga, intervenuta con una nota ministeriale di chiarimento, la 2116 del 30/09/2015:

Il predetto divieto potrà essere superato laddove il dirigente scolastico, sotto la propria esclusiva responsabilità, con determinazione congruamente motivata e dopo aver prioritariamente posto in essere tutte le misure organizzative complessive che vedano coinvolta l’organizzazione dell’intera istituzione scolastica […], raggiunga la certezza che: l’assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare altra risposta atta a garantire l’incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché l’assistenza agli alunni con disabilità, inoltre necessità obiettive non procrastinabili, improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il diritto allo studio costituzionalmente garantito”.

Insomma, se vi sono urgenze e casi che meritano specifica tutela, come lo stesso funzionamento del servizio scolastico, il Dirigente scolastico può intervenire con la sostituzione anche per brevi periodi.

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