Con l’inizio dell’anno scolastico inizia anche l’anno di prova del personale ATA e dei docenti neo immessi in ruolo. Sappiamo che il percorso di formazione e periodo annuale di prova in servizio del personale docente ed educativo è disciplinato dal DM n. 226/2022. Il MIUR con la nota 30998 ha infatti dichiarato di aver emanato questo decreto contenete le informazioni necessarie per il corretto svolgimento dell’anno di prova.
Noi di TuttoLavoro24.it abbiamo spiegato in un articolo precedente come funziona il periodo di prova per i neo immessi in ruolo a partire dal 1° settembre 2022.
Ma cosa succede ai docenti, ad esempio gli idonei del concorso straordinario bis, che sono entrati o entreranno in ruolo dopo tale data? Possono comunque far valere l’anno di prova o dovranno aspettare l’anno scolastico successivo, vale a dire 2023/2024?
La domanda a questa risposta è: dipende. Ci sono due fattori determinanti, ovvero:
Docenti assunti in ruolo dopo 1° settembre 2022: giorni di servizio
Per quanto riguarda i giorni di servizio, sappiamo che essi devono essere complessivamente 180 giorni di cui almeno 120 giorni di attività didattiche. Solo così si potrà superare l’anno di prova, altrimenti quest’ultimo dovrà essere rinviato.
Nel caso delle attività di formazione, se queste sono già iniziate per quando il docente entra di ruolo, il percorso dovrà essere rinviato, essendo le attività formative obbligatorie.
Docenti assunti in ruolo dopo 1° settembre 2022: riassumiamo
Dunque, per riassumere, un docente che entra in ruolo dopo il 1° settembre 2022, può avviare l’anno di prova solo se soddisfa entrambi i requisiti seguenti:
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