Bonus 200 euro del Decreto Aiuti di maggio, arriva in automatico nel mese di ottobre 2022 ad alcune categorie di lavoratori, mentre ad altre arriva solo se è stata compilata la domanda a Inps.
Vediamo chi deve fare domanda e qual è la tempistica.
Il Bonus 200 euro arriva attraverso l’invio della domanda a Inps nei tempi fissati dallo stesso Istituto.
La domanda deve essere inviata entro il 31 ottobre 2022. Chi ha fatto domanda in tempo utile riceverà l’accredito da Inps nel mese di ottobre, chi invece impiegherà il mese di ottobre per inviare la domanda riceverà l’accredito a novembre prossimo.
Questo limite temporale riguarda i lavoratori che si ‘candidano’ a riceverlo in presenza del requisito di aver lavorato nel 2021 almeno per 50 giornate, anche per più datori di lavoro. E’ il caso dei precari, stagionali e/o a tempo determinato e/o di tipo intermittente di cui agli articoli da 13 a 18 del D.lgs n. 81/2015.
I requisiti sono stati esplicitati dalla circolare n.73 Inps, del 24 giugno 2022.
Hanno tempo fino al 31 ottobre 2022 per presentare domanda a Inps anche i:
1. collaboratori coordinati e continuativi, a condizione che il contratto di collaborazione coordinata e continuativa sia attivo alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del medesimo decreto-legge e che il lavoratore sia iscritto alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995.
2. lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, per coloro che nell’anno 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati nel predetto Fondo e che possano fare valere, per il medesimo anno 2021, un reddito derivante da rapporti di lavoro nello spettacolo non superiore a 35.000 euro.;
3. lavoratori autonomi occasionali che – nel periodo di osservazione 1° gennaio 2021 – 31 dicembre 2021 – siano stati privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e che, nel medesimo arco temporale, siano stati titolari di contratti autonomi occasionali di cui all’articolo 2222 del codice civile.;
4. lavoratori incaricati alle vendite a domicilio che possono fare valere, nell’anno 2021, un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro e che siano iscritti, alla data del 18 maggio 2022, alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995..
Inps ha precisato più volte che a prescindere dalla domanda il Bonus una tantum spetta solo a condizione che il beneficiario non lo abbia già ricevuto ad altro titolo, ad esempio sulla pensione o attraverso RdC.
E proprio sul Reddito di Cittadinanza che vale la pena precisare che le famiglie titolari del sussidio, che non hanno ricevuto il Bonus potrebbero essere tenute a far domanda a Inps entro il 31 ottobre 2022. Questo se il titolare del RdC o uno dei membri della famiglia non lo ha già ricevuto o lo sta per ricevere ad altro titolo (es. su NASpI o DS Agricola).
E’ stato Inps ad aprire questa “porta” ma non con una circolare o messaggio rivolto a tutta la platea. Secondo quanto comunicato direttamente ad alcuni percettori, i titolari di RdC potrebbero dover fare domanda: per approfondire clicca qui.