La forma più comune come contratto di lavoro è a tempo pieno e indeterminato. Sappiamo bene, però, che per i docenti e gli ATA non è sempre vero, questi infatti vengono assunti a tempo indeterminato solo quando entrano di ruolo previo superamento di concorsi pubblici specifici che dal 2022 subiranno delle variazioni.
In tema di orario, invece, questo è molto variabile, perché dipende dal numero di ore che ciascuno svolge sia come precario sia come personale di ruolo.
Se un insegnante o un dipendente ATA lavora a tempo pieno, è concesso chiedere il part-time. Vediamo come funziona.
Il part time può essere chiesto dagli insegnanti e dal personale ATA di ruolo ma anche da quello precario che però ha un contratto di supplenza fino al termine delle attività didattiche (30/6) o fino a fine anno (31/08). Non può dunque essere richiesto dai precari con supplenze brevi.
La questione del part time per docenti e ATA è regolamentata dalla circolare annuale sulle supplenze che all’articolo 4 comma 1 recita così: “Il C.C.N.L. 2006-2009 prevede la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato con rapporto di lavoro a tempo parziale. Si richiamano a tale proposito l’articolo 25, comma 6, e l’articolo 39, con particolare riguardo al comma 3, relativamente al personale docente ed educativo, e gli articoli 44, comma 8, 51 e 58 relativamente al personale ATA. Alle suddette disposizioni si dà luogo tenuto conto di quanto stabilito dall’articolo 73 del D.L. n. 112/2008, convertito in Legge n. 133/2008.
Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
Più disponibilità derivanti da part-time, relative allo stesso profilo professionale del personale ATA, possono concorrere, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del Regolamento, alla costituzione di posti a tempo pieno; ciò anche nel caso in cui tali disponibilità non si creino nella stessa istituzione scolastica. Si precisa che, ai fini predetti, si utilizzano le graduatorie permanenti dei concorsi provinciali per titoli di cui all’articolo 554 del D.L.vo n. 297/94 e, in caso di esaurimento, gli elenchi e le graduatorie provinciali ad esaurimento predisposti ai sensi del D.M. 19.4.2001, n. 75 e del D.M. 24.3.2004, n. 35. Esaurite le predette operazioni, le disponibilità residue saranno utilizzate dai dirigenti scolastici secondo quanto contemplato dal D.M. 13 dicembre 2000, n. 430, per la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, di durata fino al termine delle attività didattiche”.
Ricordiamo che comunque può essere ammesso un part time la cui durata sia pari almeno al 50% dell’orario a tempo pieno.
Ci sono tre opzioni per realizzare questa riduzione oraria:
All’insegnante o personale ATA che lavora con tempo parziale è corrisposto lo stesso stipendio del lavoratore a tempo pieno proporzionato in base alle ore lavorate.