Da qualche giorno a questa parte i docenti di ruolo su posto comune hanno sollevato la questione delle assegnazioni provvisorie su sostegno. Questi ultimi, infatti, si lamentano perché molte cattedre su sostegno siano state affidate dall’algoritmo a docenti precari iscritti nelle GAE e GPS e non ai docenti di ruolo non specializzati che ne hanno fatto richiesta tramite, appunto, le assegnazioni provvisorie.
A dire il vero queste affermazioni trovano un supporto normativo nel CCNI per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, le cui disposizioni sono prorogate anche per l’anno scolastico 2022/23, come stabilito nella nota ministeriale 23439 del 17 giugno 2022.
Ma cosa sono le assegnazioni provvisorie? Non sono un tema molto comune, perciò cerchiamo con questo articolo di fare chiarezza.
Le assegnazioni provvisorie, sia su posto comune che su sostegno, sono un movimento annuale richiesto dai docenti di ogni ordine e grado. Tuttavia, è possibile richiederlo solo per i seguenti motivi:
L’assegnazione provvisoria può essere chiesta per una sola provincia che deve coincidere con quella in cui si trova il comune di ricongiungimento.
Possono essere chieste dalle seguenti categorie di docenti:
Nei In questi due casi il movimento può essere provinciale e interprovinciale, mentre nel terzo il movimento può essere solo interprovinciale.
Come evidenziato nel terzo caso del paragrafo precedente, l’assegnazione provvisoria sul sostegno per i docenti senza relativo titolo di specializzazione può essere chiesta solo in una provincia diversa da quella di titolarità, per cui questo movimento non può essere provinciale.
Per chiedere l’assegnazione, però, i docenti devono:
Dunque, secondo quanto appena visto dalla normativa di cui sopra, l’algoritmo e conseguentemente gli USR sbagliano a convocare prima i docenti precari inseriti nelle GAE e GPS incrociate. Quei posti andrebbero, infatti, assegnati prima ai docenti di ruolo su posto comune che però hanno richiesto l’assegnazione provvisoria su sostegno.