Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 27 ottobre 2022 il decreto 20 luglio 2022 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante le misure in favore dell’autoimprenditorialità giovanile e femminile in agricoltura.
Una serie di misure previste e pensate per aiutare, appunto, i giovani che vogliono intraprendere la strada dell’imprenditoria nel settore primario. Una via non facilissima da percorrere ma che, con gli adeguati sostegni, può dare buoni risultati. I dati del 7° Censimento generale dell’Agricoltura lo dimostrano.
Per la realizzazione dei progetti sono concessi mutui agevolati e un contributo a fondo perduto fino al 35% della spesa ammissibile. Vediamo nel dettaglio chi può accedervi e per quali interventi.
In particolare, possono beneficiare delle agevolazioni previste dal decreto:
Come specificato all’art. 2 del decreto, le imprese devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
L’impresa cedente deve essere iscritta alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, avere partita IVA e il legittimo possesso dell’azienda da almeno due anni al momento della presentazione della domanda, o nei due anni precedenti il subentro se questo è avvenuto prima della presentazione della domanda.
Lo statuto della impresa ammessa alle agevolazioni deve contenere una clausola impeditiva di atti di trasferimento di quote o di azioni societarie tali da far venir meno i requisiti previsti per un periodo di almeno dieci anni dalla data di ammissione alle agevolazioni e comunque sino alla completa estinzione del mutuo agevolato concesso. Inoltre, per lo stesso periodo, il soggetto beneficiario deve mantenere la qualifica di imprenditore agricolo professionale o di coltivatore diretto.
I progetti finanziabili non possono prevedere investimenti superiori a 1.500.000 euro, IVA esclusa e devono perseguire almeno uno dei seguenti obiettivi indicati nell’art. 3 del decreto:
a) miglioramento del rendimento e della sostenibilità globale dell’azienda agricola, in particolare mediante una riduzione dei costi di produzione o miglioramento e riconversione della produzione;
b) miglioramento dell‘ambiente naturale, delle condizioni di igiene o del benessere degli animali, purché non si tratti di investimento realizzato per conformarsi alle norme dell’Unione europea;
c) realizzazione e miglioramento delle infrastrutture connesse allo sviluppo, all’adeguamento ed alla modernizzazione dell’agricoltura.
Per la realizzazione dei progetti sono concessi due tipologie di misure:
Le istruzioni per l’invio delle domande sono contenute nell’art. 6. Le domande di ammissione alle agevolazioni devono essere presentate a ISMEA e devono indicare:
Sulla base delle informazioni contenute nella domanda, ISMEA accerta la sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dal presente decreto, nonché la sostenibilità finanziaria ed economica dell’iniziativa.
Il procedimento istruttorio deve essere concluso entro il termine di sei mesi dalla data di ricevimento della domanda oppure dalla data di ricezione della documentazione integrativa richiesta.
All’esito del procedimento istruttorio, ISMEA delibera, dandone comunicazione agli interessati, l’ammissione alle agevolazioni o il rigetto della domanda.