Concorso straordinario bis 2022/2023: cosa succede dopo l’Immissione in ruolo?

Una volta superato il concorso straordinario bis e conclusa la procedura per l’assunzione in ruolo, tra cui rientra anche il periodo di formazione e di prova, il docente deve sottostare ad una serie di vincoli.

Vediamoli di seguito.

Concorso straordinario bis 2022/2023: vincoli

Una volta assunti e confermati in ruolo nell’anno scolastico 2023/24, gli aspiranti sono soggetti al vincolo di cui all’articolo 399, comma 3, del D.lgs. n. 297/94, che, in seguito alla modifica introdotta dall’art. 36, comma 2-bis del DL n. 21/2022, rinvia all’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017, come modificato dall’art. 58, comma 2-lettera f, del DL n. 73/2021 e dall’articolo 19, comma 3 sexies, del DL n. 4/2022.

I vincoli specifici sono i seguenti:

  • rimanere nella scuola di titolarità, nello stesso tipo di posto e classe di concorso, per tre anni scolastici, salvo che in caso di sovrannumero o esubero; il vincolo non si applica ai docenti beneficiari dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 104/92 (docente con grave disabilità o che assiste soggetto con grave disabilità), solo per fatti sopravvenuti successivamente al termine di presentazione delle istanze per il relativo concorso;
  • durante i 3 anni di vincolo nella scuola di titolarità, i docenti possono presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione nella provincia di titolarità e accettare il conferimento di supplenze per l’intero anno scolastico per altra tipologia o classe di concorso per le quali abbia titolo (art. 36 del CCNL 2007).

Concorso straordinario bis 2022/2023: normativa

Quanto affermato sopra trova un fondamento normativo secondo quanto si legge dal DM n.118/2022 all’articolo 9, che così recita: “a seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui all’articolo 18 nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. Si applica quanto disposto all’articolo 399, commi 3 e 3 bis, del Testo Unico”.