Una volta superato il concorso straordinario bis e conclusa la procedura per l’assunzione in ruolo, tra cui rientra anche il periodo di formazione e di prova, il docente deve sottostare ad una serie di vincoli.
Vediamoli di seguito.
Una volta assunti e confermati in ruolo nell’anno scolastico 2023/24, gli aspiranti sono soggetti al vincolo di cui all’articolo 399, comma 3, del D.lgs. n. 297/94, che, in seguito alla modifica introdotta dall’art. 36, comma 2-bis del DL n. 21/2022, rinvia all’articolo 13/5 del D.lgs. 59/2017, come modificato dall’art. 58, comma 2-lettera f, del DL n. 73/2021 e dall’articolo 19, comma 3 sexies, del DL n. 4/2022.
I vincoli specifici sono i seguenti:
Quanto affermato sopra trova un fondamento normativo secondo quanto si legge dal DM n.118/2022 all’articolo 9, che così recita: “a seguito del superamento della prova che conclude il percorso di formazione di cui all’articolo 18 nonché del superamento del percorso annuale di formazione iniziale e prova, il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo, con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2023, o, se successiva, dalla data di inizio del servizio, nella medesima istituzione scolastica presso cui ha prestato servizio a tempo determinato. Si applica quanto disposto all’articolo 399, commi 3 e 3 bis, del Testo Unico”.