Il 1° novembre ricorre la Festività di Ognissanti, che quest’anno cade di martedì. E’ una festività religiosa e a norma dell’articolo 2 della legge 260/1949 e del Dpr 792/1985 è considerata festività infrasettimanale che deve essere retribuita ai lavoratori. Vediamo qual è il trattamento in busta paga a seconda delle situazioni.
Per il lavoro prestato nelle festività nazionali e infrasettimanali i contratti collettivi nazionali di lavoro prevedono un trattamento economico specifico. Di solito una maggiorazione sulla quota oraria normalmente lavorata. La maggiorazione è fissata in percentuali dagli stessi CCNL.
Quando invece la festività è goduta, non lavorata, al lavoratore deve essere corrisposto un trattamento economico rapportato a un 1/6 della retribuzione settimanale. Ciò vale per coloro che non hanno una retribuzione in misura fissa mensile (operai e/o lavoratori somministrati che non hanno la paga mensilizzata).
Quando la Festività di Ognissanti non coincide con la domenica, come nel 2022, nessun trattamento aggiuntivo è dovuto nel caso di lavoratori impiegati e agli altri lavoratori retribuiti in misura fissa mensile (anche operai, dipende dal CCNL applicato), in quanto detta festività è già compresa nello stipendio mensile (paga mensilizzata).