Ferie non godute, il lavoratore ha diritto al risarcimento. E’ quanto stabilisce il Tribunale di Como in una sentenza dello scorso febbraio che davanti ad un ricorso di una docente precaria supplente a cui era stato negato il riconoscimento economico per i giorni di permesso non goduti, compresa l’indennità delle ferie non godute.
Lo stesso orientamento è stato acquisito da una recente sentenza del Tribunale del Lavoro di Reggio Emilia. Alla lavoratrice precaria che ha vinto il ricorso è stato riconosciuto il diritto a 4.196 euro a titolo di risarcimento, che saranno corrisposti a carico del Ministero dell’istruzione, oltre a 1.200 euro di spese legali.
Al riguardo il giudice di merito ha correttamente ripreso quanto stabilito in una precedente pronuncia della Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 3021/2020:
“l’indennità sostitutiva delle ferie non godute ha natura mista, sia risarcitoria che retributiva, a fronte della quale si deve ritenere prevalente, ai fini della verifica della prescrizione, il carattere risarcitorio, volto a compensare il danno derivante dalla perdita del diritto al riposo, cui va assicurata la più ampia tutela”.
Le ferie dei lavoratori dipendenti sono maturate in misura proporzionale al servizio prestato. La formula da applicare al calcolo è il seguente e tiene conto naturalmente dei giorni di servizio:
360 : 30/32 = numero dei giorni di servizio : x