Reddito di Cittadinanza in scadenza in uno dei 12 mesi del 2023, si può rinnovare? E’ questa una delle domande che si stanno ponendo i percettori ora che la Legge di Bilancio ha avuto l’ok anche dal Senato e a breve sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
Vediamo qual è la situazione.
La legge di Bilancio stabilisce che nel 2023, per i nuclei con i soggetti cosiddetti ‘occupabili’, tra i 18 e i 59 anni di età, la durata massima del sussidio è di 7 mesi. Sono esclusi da questa restrizione coloro che nel proprio nucleo hanno un minore, un disabile, un over 60, che pertanto avranno un durata massima di 12 mesi, non rinnovabili perché il sussidio dal 2024 viene abrogato.
Tornando agli ‘Occupabili’, la legge non indica un mese specifico in cui terminerà il beneficio, ma si limita a stabilire che la misura “è riconosciuta nel limite massimo di 7 mensilità”. Sette mesi sono il limite massimo, non si parla di termine di erogazione a luglio 2023. Ciò significa che nel corso del 2023 il mese ultimo di erogazione può essere variabile. Conseguentemente il rinnovo dovrebbe essere ammesso ma a certe condizioni e limitazioni.
Ad esempio se tizio termina i 18 mesi a marzo 2023, potrà – una volta osservato il mese di stop ad aprile – rinnovare la domanda e ottenere altri 4 mesi e avere così in agosto l’ultimo mese di erogazione. Tale possibilità, in attesa di maggiori chiarimenti da Inps, dovrebbe essere ammessa visto che la legge di Bilancio 2023 non dispone alcun divieto circa il rinnovo del RdC, l’unico limite – come detto – è la durata massima delle 7 mensilità.
Diversamente, se un percettore nei primi 7 mesi del 2023, da gennaio a luglio, non ha il termine dei 18 mesi e quindi non è tenuto ad osservare il mese di stop, risulta evidente che nel suo caso l’ultimo mese di erogazione sarà a luglio.
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