Con la fine dell’anno è finito anche il periodo delle nomine da GPS. Adesso, infatti, arriveranno principalmente convocazioni per supplenze brevi da graduatorie di istituto, le cosiddette GI.
Come sappiamo, le supplenze da GI raramente arriveranno fino alla fine delle attività didattiche, ma prevedono supplenze più brevi, a volte anche solo di pochi giorni.
Questo mette sicuramente in difficoltà i docenti che comunque aspirano ad un contratto più lungo e quindi più stabile. Pertanto, si chiedono se le sanzioni in vigore per le GPS valgono anche le supplenze brevi.
Cerchiamo di rispondere chiaramente a questa domanda.
Innanzitutto, è bene precisare che le supplenze da graduatoria di istituto vengono assegnate in questi casi:
La normativa che regola questo aspetto delle sanzioni per la rinuncia o l’abbandono della supplenza da graduatorie di istituto è l’OM n.112 del 6 maggio 2022,in particolare l’articolo 14 comma 2.
Le sanzioni sono diverse a seconda che si tratti di rinuncia o abbandono.
RINUNCIA
In questo caso dobbiamo distinguere tra posto comune o posto di sostegno.
Queste sanzioni valgono solo per l’anno in corso, quindi fino ad agosto 2023, e solo per la specifica graduatoria di istituto.
ABBANDONO
Nel caso dell’abbandono, invece, si ha la perdita della possibilità di conseguire supplenze dalle graduatorie di istituto per tutte le graduatorie (classi di concorso/tipologie di posto) di ogni grado di istruzione, per l’intero periodo di vigenza delle graduatorie medesime, quindi fino al 2024.