Reddito di Cittadinanza, per i percettori ‘occupabili’ che nel 2023 avranno la riduzione della durata del sussidio ad un massimo di 7 mesi il Governo non ha previsto il Bonus contributivo di 8.000 euro, quale incentivo alla loro assunzione, al termine del periodo di tutela.
Ma andiamo per ordine. Vediamo a chi si applica la riduzione a 7 mesi del sussidio e come la Manovra di Bilancio li esclude dall’incentivo.
La Legge di Bilancio approvata dal Parlamento al termine del 2022 è chiara: nel 2023 il sussidio avrà una durata massima di 7 mesi. La ‘stretta’ riguarda i percettori che hanno tra i 18 e i 59 anni.
Non cambia nulla invece, per quei nuclei in cui è presente uno di questi soggetti: minore, disabile oppure una persona con più di 59 anni. Per loro la durata massima nel 2023 sarà di 12 mesi.
Il Governo ha anche previsto un Bonus a favore dei datori di lavoro che assumono i percettori RdC. Il Bonus, che consiste in un esonero contributivo, è di importo pari a 8.000 euro su base annua. Il Bonus è vigente per l’intero 2023, significa che è applicabile in qualunque momento dell’anno in cui si procede ad una assunzione di un percettore.
Il Bonus è ‘in capo’ ai soli soggetti che siano percettori RdC, ne sono quindi esclusi gli ‘occupabili’ che nel 2023 riceveranno solo 7 mesi di sussidio. O meglio il Bonus si applica nel periodo tutelato, cioè durante i 7 mesi di sussidio, ma non si applica dopo i 7 mesi, quando il percettori è ‘fuori tutela’.
Quella che è una vera e propria beffa del Governo verso i percettori è prevista ovviamente dalla legge di Bilancio, che da un lato promette il reinserimento degli ex percettori nel mercato del lavoro con l’aiuto dei percorsi formativi, e dall’altro li mette fuori dall’incentivo economico più sostanzioso per favorire la loro assunzione proprio nel momento in cui (dopo i 7 mesi) sono più deboli.
La normativa in vigore infatti, stabilisce esplicitamente che il requisito per accedere al Bonus è lo status di “beneficiario del Reddito di Cittadinanza” (vedi testo che segue). Status che perderà chi a partire da agosto 2022 non avrà più diritto al RdC.
“Al fine di promuovere l’inserimento stabile nel mercato del lavoro dei beneficiari del reddito di cittadinanza di cui agli articoli da 1 a 13 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ai datori di lavoro privati che, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, assumono tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è riconosciuto, per un periodo massimo di dodici mesi, l’esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione co tro gli infortuni sul lavoro (INAIL) nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero non si applica ai rapporti di lavoro domestico”.