Agricoltura, nuovo Lavoro Accessorio in 4 casi

Agricoltura, in sostituzione dei voucher che poco piacciono ai sindacati arriva il nuovo contratto di lavoro occasionale a tempo determinato. Lo prevede la Legge di Bilancio 2023.

Questa nuova misura, che si applicherà in via transitoria nel biennio 2023-24, appare come un ibrido tra il lavoro dipendente e quello accessorio e prevede delle limitazioni. Non tutti i lavoratori, infatti, potranno ricorrere a tale tipologia di contratto. Vediamo nel dettaglio a chi si applica.

Lavoro occasionale agricolo, chi può ricorrere?

Le nuove prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato sono riferite ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore (nell’ambito di un contratto di lavoro con durata massima pari a dodici mesi). Giornate che verranno retribuite tutte insieme, al termine dell’attività, in un’unica busta paga.

Ma con quali soggetti di potrà ricorrere al contratto di lavoro occasionale agricolo?

Il riferimento è il comma 344 della Legge di Bilancio 2023, nel quale si specifica che le attività possono essere rese da soggetti che, a eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti all’instaurazione del rapporto, oppure diverso da quello previsto dalla presente disciplina, quali:

  • persone disoccupate e percettori di NASpI, DIS-COLL o reddito di cittadinanza, oppure percettori di ammortizzatori sociali;
  • pensionati di vecchiaia o di anzianità;
  • giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, oppure in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un’università;
  • detenuti o internati, ammessi al lavoro all’esterno, nonché soggetti in semilibertà provenienti dalla detenzione o internati in semilibertà.

Tuttavia, non è chiaro se l’appartenenza a una di queste 4 casistiche sia un requisito imprescindibile per avere accesso al contratto di lavoro occasionale agricolo (da sommare dunque al divieto di aver lavorato subordinatamente in agricoltura nei 3 anni precedenti) oppure sia solo una specifica.

L’interpretazione che va per la maggiore è che queste due condizioni possano coesistere, ma sono attese indicazioni specifiche dal Ministero del Lavoro che possano chiarire ogni dubbio.