Il lavoro domestico è meritevole delle stesse tutele del lavoro svolto fuori casa. Per questo, dal 1° marzo 2001 INAIL riconosce anche un polizza assicurativa contro gli infortuni domestici per tutti coloro che svolgono, a titolo gratuito e senza vincolo di subordinazione, un’attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano, in modo abituale ed esclusivo.
Vediamo nel dettaglio a chi è rivolta tale assicurazione, cosa copre e modalità e termini di pagamento.
È obbligato ad assicurarsi contro gli infortuni in ambito domestico chi:
L’ambito domestico coincide con l’abitazione e le relative pertinenze (soffitte, cantine, giardini, balconi) dove risiede il nucleo familiare dell’assicurato. Se l’immobile fa parte di un condominio, si considerano come ambito domestico anche le parti comuni (androne, scale, terrazzi, ecc.). Sono tutelate anche le residenze temporanee scelte per le vacanze, a condizione che si trovino nel territorio italiano. È escluso l’infortunio in itinere.
In base ai requisiti assicurativi indicati, si devono assicurare, fermo restando lo svolgimento del lavoro domestico in modo abituale ed esclusivo:
La polizza assicurativa copre soltanto gli infortuni avvenuti nel lavoro svolto in ambito domestico anche per quelli causati dai piccoli interventi fai da te e dalla cura degli animali domestici.
Non sono coperti gli infortuni:
Il premio è annuale e non è frazionabile, l’importo è fissato in 24 euro annui ed è detraibile a fini fiscali.
È esonerato dal pagamento del premio assicurativo contro gli infortuni in ambito domestico chi ha un reddito al di sotto di una determinata soglia. In particolare, il premio è a carico dello Stato per chi contemporaneamente:
Per la determinazione del possesso dei requisiti reddituali validi ai fini del beneficio dell’assicurazione senza pagamento del premio, deve quindi farsi riferimento unicamente al reddito loro ai fini Irpef percepito/dichiarato, non rilevando in alcun modo l’eventuale attestazione ISEE in possesso dell’assicurato.
Chi non si assicura pur possedendo i requisiti di legge è soggetto a una sanzione da parte dell’INAIL, graduata in relazione al periodo di trasgressione e per un importo aggiuntivo, comunque, non superiore all’equivalente del premio (24,00 euro).
In caso di rinnovo il premio assicurativo deve essere corrisposto entro il 31 gennaio di ogni anno: in tal modo la copertura assicurativa avrà decorrenza dal 1° gennaio senza soluzione di continuità.
Se invece ci si assicura per la prima volta oppure se si è già assicurati ma il pagamento è effettuato dopo il 31 gennaio, l’assicurazione decorre dal giorno successivo a quello in cui è stato effettuato il pagamento.
A partire da quest’anno, tutti gli Avvisi PagoPA elaborati da INAIL (e unico mezzo di pagamento del premio assicurativo lavoratori domestici) sono di tipo cd. “incrementale”. Ciò significa che, in caso di pagamento effettuato oltre il termine di scadenza riportato sull’Avviso, l’importo da pagare sarà aggiornato con la somma aggiuntiva calcolata automaticamente dal sistema in base ai giorni di ritardo:
Resta fermo che, in caso di pagamento effettuato oltre il termine di scadenza indicato sull’Avviso, la copertura assicurativa decorrerà dal giorno successivo al pagamento.
Come accennato sopra, per il pagamento del premio assicurativo deve essere utilizzato unicamente l’Avviso di pagamento PagoPA che viene elaborato dai sistemi dell’INAIL e che viene reso disponibile nei servizi online che l’Istituto ha riservato all’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.
Il pagamento dell’Avviso può essere effettuato tramite il sistema PagoPA disponibile sul sito dell’Inail, di Poste Italiane spa, delle banche e di altri prestatori di servizi oppure in tutti gli uffici di Poste Italiane, in banca, al bancomat, presso le ricevitorie, i tabaccai e i supermercati abilitati al servizio, utilizzando contanti, carte o addebito in conto corrente.