Lavoro Occasionale 2023, si può incassare fino a 10 mila euro

Lavoro occasionale, con la circolare 6/2023 del 19 gennaio INPS ricorda che da quest’anno ciascun utilizzatore può erogare compensi annui fino a 10 mila euro per la totalità dei prestatori, così come disposto dalla Legge di Bilancio 2023.

Vediamo nel dettaglio tutte le modifiche così come specificate dall’Istituto Previdenziale.

Lavoro Occasionale, chi può ricorrere?

I datori di lavoro possono acquisire prestazioni di lavoro occasionali secondo due distinte modalità di utilizzo:

  1. il Libretto Famiglia, utilizzabile solo per le persone fisiche e non nell’esercizio dell’attività professionale o d’impresa, per remunerare esclusivamente le prestazioni di lavoro occasionali rese in loro favore per:
    • piccoli lavori domestici, inclusi i lavori di giardinaggio, di pulizia o di manutenzione;
    • assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con disabilità;
    • insegnamento privato supplementare.
  2. il contratto di prestazione occasionale, a cui potranno fare ricorso:
    • professionisti;
    • lavoratori autonomi;
    • imprenditori;
    • associazioni, fondazioni e altri enti di natura privata;
    • amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, comma 2, del dlgs 30 marzo 2001, n. 165.

In via generale, è stata ampliata la platea di utilizzatori del Contratto di prestazione occasionale, consentendone il ricorso agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze fino a dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato (elevando così il precedente limite di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato).

Lavoro Occasionale: aumenta il compenso erogabile

Come anticipato a inizio articolo, i limiti di compenso annuo con il quale possono essere remunerate le attività lavorative a titolo di prestazioni occasionali, sia per i titolari di Libretto Famiglia sia di Contratto i prestazione occasionale, riferiti all’anno civile, sono pari a:

a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;

b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro;

c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, compensi di importo non superiore a 2.500 euro.

Per monitorare la nuova soglia di 10 mila euro, l’Istituto ricorda che i compensi erogati a pensionati, studenti under 25, disoccupati e percettori di prestazioni di sostegno del reddito, si computano per il 75% (articolo 54-bis, comma 8, Dl 50/2017). Ciò a condizione che tali prestatori, attraverso la piattaforma informatica, non intaccata dalle novità, autocertifichino la relativa condizione.