Lavoro Agricolo Occasionale, via alle assunzioni col nuovo contratto

Lavoro agricolo occasionale, debutta il nuovo contratto ad hoc che disciplina le prestazioni occasionali a tempo determinato nel settore dell’agricoltura.

Con la nota 462/2023 il ministero del Lavoro annuncia infatti l’aggiornamento del modello UniLav per le comunicazioni ‹‹CO›› d’instaurazione, modifica e cessazione delle nuove prestazioni introdotte dalla Manovra 2023.

In agricoltura, la Legge di Bilancio 2023 ha vietato il ricorso al PrestO (contratto di prestazione occasionale) dando vita a un particolare contratto per il biennio 2023-2024 di durata non superiore ai 12 mesi che manda in soffitta i voucher. La nuova disciplina regolamenta, in particolare, le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale, cioè le attività di natura stagionale di durata massima di 45 giornate annue per singolo lavoratore. Vediamo meglio nel dettaglio.

Contratto Lavoro Agricolo Occasionale 2023: chi riguarda

Il contratto è fruibile dai datori di lavoro agricolo che cercano manodopera per prestazioni occasionali a termine riferite ad attività stagionali (es. vendemmia, raccolta delle olive, degli agrumi, ecc.). Non tutti i lavoratori possono essere reclutati col nuovo contratto, ma solo quelli che non hanno avuto rapporti di lavoro subordinati in agricoltura nei 3 anni precedenti. Dunque, è attuabile nei confronti di:

  • disoccupati, anche percettori di NASpI, DIS-COLL, Reddito di Cittadinanza o altri ammortizzatori sociali;
  • pensionati di vecchiaia o anzianità (ai quali non è richiesta la non occupazione nel triennio precedente);
  • giovani sotto i 25 anni, durante le vacanze se iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, o durante tutto l’anno se iscritti all’Università;
  • detenuti o internati.

Come avviare il Contratto Occasionale Agricoltura?

I versamento dei contributi può essere fatto in un’unica soluzione al termine del rapporto di lavoro, come pure l’iscrizione nel Libro Unico del Lavoro (LUL). Prima dell’inizio della prestazione, il datore è tenuto a inoltrare online la ‹‹Comunicazione Obbligatoria›› al competente centro per l’impiego.

In tale comunicazione vanno indicati i 45 giorni di prestazione massima consentita, da calcolare prendendo in considerazione solo le presunte giornate di lavoro effettivo e non la durata in sé del contratto di lavoro, che può arrivare a un massimo di 12 mesi.

Come anticipato a inizio articolo, al fine di poter dare il via libera alla novità, il ministero spiega che è stato aggiornato il modello UniLav. Per comunicare l’instaurazione, la modifica o la cessazione del rapporto di lavoro, i datori di lavoro agricolo dovranno selezionare il nuovo codice contratto ‹‹H.03.03››.

Stando alla Legge 197/2022, il modello UniLav consegnato al lavoratore assolve all’obbligo di informativa.