Bonus 1.000 euro ai Disoccupati: requisiti, domanda e novità 1° marzo

Bonus 1.000 euro ai disoccupati, la domanda si può fare anche nel 2023. Stiamo parlando del Bonus SAR previsto dal fondo Formatemp, il fondo di formazione per i lavoratori dipendenti delle Agenzie di somministrazione, che può erogare una prestazione che va dai 780 euro ai 1.000 a seconda dei casi.

Sar significa Sostegno al Reddito, ed è un Bonus che spetta a tutti i lavoratori che precedentemente siano stati assunti con uno o più contratti in somministrazione a tempo determinato o indeterminato, anche in apprendistato, da parte della Agenzie per il Lavoro (le più note sono Openjobmetis, Manpower, Adecco, Umana, ecc.) e poi mandati in missione presso le aziende utilizzatrici.

Non spetta quindi a coloro che siano stati lavoratori alle dirette dipendenze del datore di lavoro presso il quale prestavano la loro attività.

Il Bonus è compatibile con Reddito di Cittadinanza o con la NASpI, erogati da Inps. Chi può fare domanda per questo Bonus? Vediamo i dettagli e i requisiti.

Bonus 2023 SAR: requisiti

Come detto il Bonus spetta solo a fronte di determinati requisiti, che possono essere di 3 tipi:

  • (categoria 1) i disoccupati da almeno 45 giorni che abbiano maturato almeno 110 giorni di lavoro (o 440 ore lavorate, in caso di part-time verticale) nell’arco degli ultimi 12 mesi a far data dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione;
  • (categoria 2) i disoccupati da almeno 45 giorni che abbiano concluso la procedura in Mancanza di Occasioni di Lavoro – MOL ai sensi dell’art. 25 CCNL Agenzie per il Lavoro;
  • (categoria 3) i disoccupati da almeno 45 giorni che abbiano maturato almeno 90 giorni di lavoro (o 360 ore lavorate, in caso di part-time verticale) nell’arco degli ultimi 12 mesi a far data dall’ultimo giorno effettivo di lavoro in somministrazione.

La prestazione è richiedibile ogni qualvolta si maturano ex novo i requisiti: in sostanza, il Bonus SAR è richiedibile anche più volte nello stesso anno nel caso di ripresenti lo stato di disoccupazione.

Bonus SAR 2023: quali importi?

L’importo del Bonus oscilla tra i 780 e i 1.000 euro e varia a seconda della categoria (tra quelle sopra elencate) alla quale si appartiene:

  • ai beneficiari appartenenti alle categorie 1 e 2 viene corrisposto un contributo a titolo di sostegno al reddito pari a 1.000 euro al lordo delle imposte previste dalla legge;
  • ai beneficiari appartenenti alla categoria 3 viene corrisposto un contributo a titolo di sostegno al reddito pari a 780 euro al lordo delle imposte previste dalla legge.

Bonus SAR 2023: quando fare domanda?

La domanda del Bonus va inviata deve essere presentata al Formatemp esclusivamente attraverso il sistema FTWeb. Per approfondire sulle modalità di presentazione della domanda invitiamo a consultare il sito www.formatemp.it e scaricare la documentazione. Per avere l’accredito possono passare anche mesi.

La domanda andrà presentata nel periodo di tempo che intercorre tra il 106° e il 173° giorno successivo all’ultimo rapporto di lavoro in somministrazione. In altri termini occorre considerare questa tempistica e procedura: 

  • una volta maturato il requisito dei 45 giorni di disoccupazione, il richiedente deve attendere almeno altri 60 giorni prima di poter presentare la domanda: che potrà inviare dal 106° giorno;
  • da quel momento, ne ha a disposizione altri 68 (come detto il massimo è 173 giorni) entro i quali inviarla.

In presenza di eventi sospensivi del rapporto di lavoro (ad es. malattia, maternità, infortunio), conclusi dopo la cessazione dell’ultimo contratto in somministrazione, la data dalla quale decorrono i termini di presentazione delle domande è rappresentata dal giorno in cui termina l’evento sospensivo.

Bonus SAR 2023: novità dal 1° marzo?

Formatemp in un comunicazione del 22 novembre 2022 ha fatto sapere che a partire dal 1° marzo 2023 i richiedenti il Sostegno al reddito potranno ricevere il riconoscimento della prestazione esclusivamente a mezzo bonifico bancario, con accredito su un conto corrente postale o bancario di cui sono titolari.
Sempre a partire dal 1° marzo 2023 per fare ricorso al Comitato di Gestione e Controllo del Fondo di Solidarietà dovranno essere trasmessi esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) da un indirizzo riconducibile al ricorrente o allo sportello sindacale.