Un percettore del Reddito di Cittadinanza ha fatto ricorso al Tribunale di Brindisi – Sezione lavoro dopo che, avendo ricevuto da Inps importi arretrati relativi al mancato riconoscimento dell’invalidità i cui importi avevano accresciuto la situazione reddituale oltre la soglia di € 6.000,00, si era visto revocare il sussidio dello stesso Istituto per superamento della soglia.
I legali del percettore facevano notare al Tribunale come il richiamato superamento fosse dovuto a somme comunque disciplinate dall’art. 2 d.l. n. 4/2019 che al n° 3) prevede come “i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000,00 per ogni componente in condizione di disabilità”.
Interpretazione offerta dai legali e sposata dal Giudice che nella sentenza scrive:”Ne discende che, il patrimonio mobiliare del ricorrente appare al di sotto della soglia di legge pari ad € 11.000,00, vale a dire € 6.000,00 a cui vanno aggiunti € 5.000,00, in ragione dell’incremento da imputare in ragione della disabilità dell’interessato. Né conferente appare il richiamo all’art. 3, co. 11 d.l. n. 4/2019, non ravvisandosi alcuna variazione patrimoniale comportante una perdita dei requisiti economici prescritti per il reddito di cittadinanza, essendo, nel caso di specie, la soglia economica pari ad euro 11.000,00 non superata dal ricorrente per le motivazioni sopra ampiamente esposte”.
Il Tribunale ha infatti dato ragione al beneficiario che ha ricevuto la revoca da Inps riconoscendo la sussistenza (anche con riferimento al danno grave ed irreparabile) dell’esiguo reddito e, conseguentemente, dichiarando “l’illegittimità della revoca del reddito di cittadinanza, con conseguente condanna di Inps all’emissione dei provvedimenti consequenziali“.