Trascinamento giornate Operai Agricoli: scadenza a fine Febbraio 2023

Lavoratori Agricoli, è in scadenza la domanda per la richiesta del “Trascinamento di giornate”. Vediamo quanti altri giorni mancano per la domanda e di cosa si tratta.

Trascinamento giornate Operai Agricoli: cos’è?

Il trascinamento delle giornate è un beneficio previdenziale e assistenziale a favore dei Lavoratori Agricoli iscritti negli elenchi dei comuni colpiti da calamità eccezionali o avversità atmosferiche .

Il beneficio consiste nel riconoscimento, ai fini previdenziali e assistenziali, di un numero di giornate lavorative aggiuntive a quelle prestate presso gli stessi datori di lavoro nell’anno 2022.

Le giornate di lavoro aggiuntive sono utili per raggiungere il numero di giornate effettivamente svolte nell’anno precedente a quello di fruizione dei benefici

 Ad esempio chi intende trasmettere la domanda di Disoccupazione Agricola 2022 può ottenere il riconoscimento anche di giornate non lavorate a causa di eventi e calamità naturali o atmosferiche.

Trascinamento Giornate Agricole 2023: requisiti

ll requisito minimo per accedere al beneficio è aver lavorato per almeno 5 giorni nell’anno 2022.

La prestazione lavorativa, deve essere svolta presso un’impresa agricola che abbia fruito di almeno uno degli interventi di cui all’articolo 1, comma 3, decreto legislativo 102/2004 e che ricada in un’area dichiarata calamitata ai sensi dell’articolo 1, comma 1079, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Trascinamento Giornate Agricole 2023: scadenza

L’istanza per il riconoscimento del beneficio, va trasmessa in modalità telematica dall’azienda interessata o per il tramite di un intermediario autorizzato, tramite il servizio online “Dichiarazione calamità (Aziende agricole)”entro il 24 febbraio 2023.

I piccoli coloni e compartecipanti familiari, per ottenere il beneficio, devono inviare alle Strutture dell’Istituto competenti per territorio il modulo “SC95– “Dichiarazione per la concessione ai piccoli coloni/compartecipanti familiari dei benefici a seguito di eventi calamitosi o di eventi eccezionali”.

Per la corretta compilazione si può fare riferimento al manuale allegato alla circolare n. 57 del 14 aprile 2009.