Stipendi Scuola 2023. Brutta notizia per i supplenti brevi che speravano di avere già nel mese di marzo 2023 gli arretrati del contratto collettivo nazionale di lavoro firmato il 6 dicembre 2022.
NoiPA ha calendarizzato le emissioni speciali del mese di marzo 2023 e non si rileva alcuna data per il pagamento degli Arretrati del contratto destinati ai supplenti brevi.
Arretrati Contratto Scuola, mentre al personale docente e Ata di ruolo o con contratto annuale l’accredito è avvenuto a fine dicembre 2022, il pagamento degli arretrati ai supplenti brevi slitterà ad aprile per motivi puramente tecnici. NoiPA, in effetti, non ha mai rilasciato alcun comunicato ufficiale circa la data di pagamento.
La notizia che era trapelata, da fonte sindacale, non era priva di fondamento, in quanto i conteggi sarebbero pronti da tempo per la liquidazione.
Si tratta infatti di liquidare circa ben 4.500.000 contratti individuali di lavoro stipulati dalle segreterie scolastiche con i supplenti brevi.
Le Supplenze covid sono equiparate alle supplenze brevi e quindi anche i Supplenti covid rientreranno nell’emissione di aprile 2023.
Nell’emissione saranno anche liquidati gli arretrati relativi alle indennità di maternità fuori nomina che sono gestite dalle istituzioni scolastiche in modalità “cooperazione applicativa” con NoiPA.
Per avere un’idea di quanto percepiranno i supplenti brevi e covid è necessario moltiplicare i giorni di lavoro effettuati in ciascun anno solare per l’importo indicato nella tabella relativamente alla propria qualifica:
Gli Arretrati del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Scuola relativi al triennio 2019-2021 sono stati liquidati a tutti i dipendenti il 29 dicembre scorso ad eccezione appunto dei supplenti brevi, covid e indennità di maternità.
Un’altra lavorazione che NoiPA dovrà effettuare è la rielaborazione dei TFR dei supplenti brevi, relativi al triennio 2019-2021 da trasmettere all’INPS.
Attenzione. Non tutti i 4.500.000 contratti dei supplenti brevi avranno la rielaborazione, ma solo quelli superiori a 15 giorni lavorativi. In caso di un periodo di lavoro inferiore a 15 giorni il TFR non viene erogato.