Cessione Quinto Docenti e ATA: conta il periodo pre-Ruolo?

Una società finanziaria ha trasmesso alla Ragioneria Territoriale dello Stato un contratto di cessione del quinto di un’insegnante neo immessa in ruolo.

L’art. 7 del DPR 5 gennaio 1950 n. 180 (che norma i contratti di cessione del quinto) dispone il requisito di 4 anni di effettivo servizio per l’erogazione del prestito.

La società finanziaria ha pertanto allegato al contratto anche l’estratto conto previdenziale Inps dove era certificato che la dipendente aveva più di quattro di servizio contando i periodi non di ruolo.

La Ragioneria Territoriale dello Stato ha rifiutato di concedere il “benestare” (cioè di attivare la ritenuta sullo stipendio) sostenendo che il periodo “non di ruolo” non dovesse essere conteggiato.

La società finanziaria, insoddisfatta della risposta, si è rivolta al Ragioniere Generale dello Stato ponendo un quesito.

Cessione Quinto Docenti e ATA: conta anche il periodo pre-Ruolo

Dopo alcuni giorni la Ragioneria Generale dello Stato si è espressa a favore dell’Istituto finanziario circa l’interpretazione dell’art. 7 del DPR 5 gennaio 1950 n. 180, affermando che nulla osta alla concessione del benestare anche a quei dipendenti che abbiano il requisito di quattro anni di effettivo servizio alle dipendenze di una pubblica amministrazione, validi ai fini del trattamento di quiescenza, anche in più rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato tra loro non continuativi.

Questa interpretazione si basa sul fatto che la norma risale al 1950 e pertanto va letta alla luce del contesto storico e normativo in cui è stata scritta.

Cessione Quinto: se non si hanno 4 anni di anzianità?

Senza un’anzianità di quattro anni, non è possibile ottenere la Cessione del quinto ma è possibile fare una delegazione di pagamento oppure un Piccolo Prestito.

La delegazione di pagamento è un prestito personale che viene trattenuto in busta paga.

Il Piccolo Prestito è un prestito normalmente erogato dall’INPS con trattenute sul cedolino.

L’Inps eroga prestiti da una ad otto mensilità da recuperate in rate mensili da 12 al 48 mesi.

Da notare che non è possibile la coesistenza di un piccolo prestito con una delegazione di pagamento.

Nel caso si voglia stipulare una delegazione di pagamento con una ritenuta di piccolo prestito in busta paga, è necessario che il contratto preveda l’estinzione del piccolo prestito INPS.