Stipendi Scuola, i Supplenti Brevi sono tassati ingiustamente?

Stipendi scuola. Il problema della tassazione degli stipendi dei supplenti brevi si pone ogni anno quando le mensilità vengono pagate nell’anno successivo.

Il pagamento della retribuzione nell’anno solare successivo è molto penalizzante in quanto si perde il diritto alle detrazioni, al trattamento integrativo e viene effettuata una tassazione secca del 23%.

L’aliquota del 23% è l’aliquota più bassa dell’ordinamento fiscale nazionale e non è possibile applicare aliquote inferiori.

Le retribuzioni erogate nell’anno successivo sono assoggettate quindi alla tassazione separata.

Le retribuzioni a tassazione separata non fanno cumulo con le retribuzioni dell’anno corrente ma vengono certificate in un rigo a parte della Certificazione Unica.

Le retribuzioni a tassazione separata possono essere conguagliate con il modello 730?

Per i supplenti brevi non è possibile portare i redditi a tassazione separata presenti nella CU in tassazione corrente.

L’eventuale conguaglio dei redditi a tassazione separata è di competenza dell’Agenzia delle Entrate con esclusione del sostituto d’imposta.

Stipendi scuola. La Politica può risolvere il problema?

Il problema è stato oggetto di interrogazioni parlamentari senza successo.

La questione della tassazione separata dei supplenti brevi è quindi ancora aperta e richiede una maggiore attenzione da parte delle istituzioni.

La Politica potrebbe intervenire con una modifica delle norme, al fine di semplificare e uniformare le procedure di tassazione per questi lavoratori del settore scolastico.

In questo scenario, è importante che le organizzazioni sindacali seguano da vicino la questione.

E’ quindi necessario un lavoro sinergico tra istituzioni, politica e sindacati perché solo in questo modo si potrà favorire una maggiore trasparenza e giustizia per tutti i supplenti brevi, senza penalizzare nessuno e senza creare disparità tra i diversi soggetti coinvolti.