Riforma fiscale 2023, sarà strutturata in 4 parti e 21 articoli, con la delega l’Esecutivo ha chiesto al Parlamento 24 mesi di tempo per rivedere in modo complessivo l’imposizione delle tasse in Italia, con interventi che vanno dalla:
- riduzione dell’Irpef a tre aliquote;
- raddoppio dell’aliquota Ires;
- estensione del regime della cedolare secca anche agli immobili non abitativi;
- estensione della flat fax incrementale ai lavoratori dipendenti;
- semplificazione dei procedimenti dichiarativi, accertativi, di riscossione e del contenzioso;
- ristrutturazione delle sanzioni amministrative e penali;
- riordino delle norme in testi unici.
Ires 2023, quanto si risparmia con le nuove aliquote?
La riforma fiscale prevede una nuova Ires a due aliquote anziché una, rispetto a quella vigente:
- aliquota base del 24%;
- aliquota ridotta al 15% per la quota di reddito destinata nei due anni successivi a investimenti qualificati e/o nuova occupazione.
L’obiettivo è quello di favorire la capitalizzazione delle imprese stabilite in Italia e premiare con la riduzione dell’imposta, chi investe in nuova occupazione e in beni strumentali innovativi e/o qualificati in un arco temporale breve.
Con la riforma fiscale 2023, per le aziende che intendono investire, l’IRES si riduce quindi di 9 punti percentuali.
Ires 2023, cos’è e chi la paga?
L’ires è l’imposta sui redditi delle società e sono tenuti al versamento dell’imposta:
- Società per azioni e in accomandita per azioni;
- Società a responsabilità limitata;
- società cooperative e di mutua assicurazione;
- società europee (regolamento CE n. 2157/2001) e società cooperative europee (regolamento CE n. 1435/2003) residenti in Italia
- gli enti pubblici e privati residenti in Italia, compresi i consorzi, i trust, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e gli enti non commerciali
- le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia, per i soli redditi prodotti in Italia.
Quali sono le società fiscalmente residenti in Italia?
Sono considerati fiscalmente residenti in Italia:
- le società o enti che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno in Italia la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale della loro attività
- gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia
- i trust istituiti in un Paese diverso da quelli con cui l’Italia attua lo scambio di informazioni previsto dalle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, se almeno uno dei disponenti e uno dei beneficiari sono fiscalmente residenti in Italia
- i trust istituiti in un Paese diverso da quelli indicati nello stesso elenco quando, dopo la loro costituzione, un soggetto residente in Italia trasferisce anche se per quote al trust, beni immobili, diritti reali immobiliari e vincoli di destinazione su immobili situati in Italia.