Le domande di mobilità come previste dall’Ordinanza n.36, riguardano il personale docente, educativo e ATA, per il periodo 2023-24 e per i docenti le domande vanno presentate dal 6 al 21 marzo 2023.
Le tabelle di valutazione, relative ai trasferimenti e ai passaggi di ruolo/cattedra, prevedono l’attribuzione di un bonus di 10 punti, vediamo nel dettaglio.
I docenti che sono interessati alla mobilità, partecipano ai movimenti in base alle eventuali precedenze di cui fruiscono, e punteggi che sono dovuti dall’anzianità di servizio, dall’esigenze familiari e dai titoli acquisiti.
I punteggi come da tabelle allegate da CCNI 2022/2025, sono attribuiti:
Come previsto dal punto D) della sezione A1 della tabella A e il punto D) della sezione B1 della tabella B prevedono che:
D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/2001 e fino all’a.s. 2007/2008, non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, è riconosciuto, per il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo di (5ter) | Punti 10 |
Questo significa che il bonus di 10 punti è assegnato sia per i trasferimenti che per i passaggi.
Il Bonus di 10 punti, spetta a questi docenti:
In entrambi casi è necessario che nel suddetto periodo, i docenti abbiano prestato servizio nella stessa scuola per almeno 4 anni consecutivi: l’anno di arrivo più i successivi tre.
Il punteggio aggiuntivo spetta anche a coloro che, nel predetto periodo, hanno presentato in ambito provinciale:
Una volta che i 10 punti aggiuntivi si sono acquisiti, gli stessi, si possono perdere se a seguito della presentazione della domanda volontaria di mobilità in ambito provinciale, si ottiene il passaggio, trasferimento o l’assegnazione provvisoria.
Quindi non fa perdere il diritto al punteggio aggiuntivo, il solo fatto di aver presentato la domanda.
I Docenti soprannumerari che sono stati trasferiti d’ufficio senza aver prodotto alcuna domanda, o trasferiti a domanda condizionata, e ottengono nel corso del periodo di fruizione della precedenza il rientro nella scuola o nel comune di cui era precedentemente titolare, il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda o l’assegnazione provvisoria, non perdono il punteggio aggiuntivo acquisito.
Inoltre, non perdono il bonus anche i docenti trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata che nel periodo di fruizione della precedenza non chiedono il rientro nella scuola di cui erano precedentemente titolari.
Il diritto all’attribuzione del punteggio aggiuntivo deve essere attestato con una dichiarazione personale, dove bisogna dichiarare:
oppure
Dichiarare inoltre
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Il punteggio aggiuntivo non è altro che un bonus inteso come tantum, e quindi coloro che ne hanno già usufruito non possono richiederlo nuovamente, pur possedendone i requisiti.