Indennità di disoccupazione NASpI, avere un lavoro non comporta automaticamente l’esclusione dal sussidio. In alcuni casi, infatti, si può percepire NASpI pur avendo un lavoro. Occorre però rispettare determinate condizioni.
Se c’è concomitante attività di lavoro si può conservare il diritto alla NASpI, seppur in maniera ridotta, a patto di comunicare all’INPS, entro 30 giorni dall’inizio dell’attività, il reddito annuo che si presume guadagnare e sempre che il reddito:
Tali condizioni valgono anche per il soggetto titolare di due rapporti di lavoro part-time che ne perde uno a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale del rapporto di lavoro nell’ambito della procedura di licenziamento.
In caso di nuova occupazione con lavoro subordinato da cui derivi un reddito annuo superiore a 8.174 euro scatta la decadenza della NASpI, salvo che la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi: in tal caso, l’indennità è sospesa d’ufficio sulla base delle comunicazioni obbligatorie per tutta la durata del rapporto di lavoro (quindi fino a 6 mesi). Al termine della sospensione, l’indennità riprende a essere corrisposta automaticamente per il periodo residuo spettante.
In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro dipendente in cui reddito annuale sia inferiore a 8.174 euro si conserva il diritto a percepire la NASpI, ma in misura ridotta, alle seguenti condizioni:
Se ricorrono tali condizioni, la NASpI è ridotta dell’80% del reddito presunto, rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio del contratto di lavoro subordinato e la data in cui termina il periodo di godimento della NASpI o, se antecedente, la fine dell’anno. La riduzione è ricalcolata d’ufficio all’atto della presentazione della dichiarazione dei redditi.
In caso di mancata comunicazione del reddito: