Disponibile nel sito web www.inps.it la domanda online per la pensione anticipata flessibile, conosciuta anche come Quota 103, per quei lavoratori che al 31/12/2023 hanno un’ anzianità contributiva di almeno 41 anni e un età anagrafica di almeno 62 .
Per chi non ha maturato i requisiti nel 2022, ma li maturerà nel 2023, la finestra mobile sarà:
Per i lavoratori nel comparto scuola e Afam, per accedere alla pensione all’inzio del prossimo anno scolastico/accademico, devono aver presentato la domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2023.
Tra la data di decorrenza della pensione anticipata e la data di conseguimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, non è possibile cumulare la pensione con:
E’ ammesso il cumulo della pensione con i soli redditi di lavoro autonomo di natura occasionale, conseguiti nel limite massimo di 5.000 euro lordi all’anno.
L’importo massimo mensile della pensione anticipata flessibile, non può superare cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno, nel 2023 il limite è pari a 2828,65 euro.
Il limite del trattamento minimo non trova più applicazione al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia, che per il biennio 2023/2024 è di 67 anni.
Il termine di pagamento del TFR/TFS, non tiene conto della data di collocamento a riposo del dipendente, bensì del momento in cui il dipendente avrebbe raggiunto il requisito ordinario previsto per la pensione anticipata, ovvero matura il requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia.
La domanda può essere presentata online sul sito: www.inps.it previa autenticazione con SPID almeno di livello 2, CNS o CIE e seguire il percorso:
Area tematica “Domanda Pensione, Ricostituzione, Ratei, ECOCERT, APE Sociale e Beneficio precoci”.
Ricordiamo inoltre che, per chi non vuole trasmettere la domanda autonomamente nel sito INPS, può: