Cessione credito bonus energia 2023: le novità apportate dall’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 2023/116285 del 3 aprile 2023, ha esteso le modalità di attuazione delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità dei crediti d’imposta, riconosciuti in relazione agli oneri sostenuti per l’acquisto di prodotti energetici nel primo trimestre 2023.
Il nuovo modello con le relative istruzioni e specifiche tecniche sostituiscono quelle approvate il 26 gennaio 2023.
La procedura di comunicazione della cessione dei crediti, si applica ai bonus del primo trimestre 2023:
1.credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica, in relazione alla spesa sostenuta dal 1° gennaio al 31 marzo 2023;
2.credito d’imposta a favore delle imprese diverse dal punto 1, dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 4,5 kW, in relazione alla spesa sostenuta per la componente energetica nel primo trimestre 2023;
3.credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del gas, nel periodo predetto;
4.credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle al punto tre, in relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto del gas, consumato nel primo trimestre 2023, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;
5. credito d’imposta a favore delle imprese esercenti attività agricola e della pesca e attività agro-meccanica, con codice ATECO 01.61, in relazione alla spesa sostenuta per l‘acquisto di carburante nel primo trimestre 2023.
La cessione dei bonus deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate entro i seguenti termini:
I crediti d’imposta devono essere utilizzati in compensazione, tramite modello di pagamento F24, entro i seguenti termini:
L’Agenzia delle Entrate inoltre, comunicherà con una prossima risoluzione, i codici tributo per la fruizione dei crediti.
La comunicazione della cessione del credito, deve essere inviata mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, nel rispetto delle specifiche tecniche, esclusivamente dal soggetto che appone il visto di conformità se richiesto.
Se invece il visto non è richiesto, la comunicazione può essere inviata direttamente dal beneficiario del credito, oppure avvalendosi di un soggetto incaricato per la trasmissione delle dichiarazioni.