L’Agenzia delle Entrate nei giorni scorsi, ha reso disponibile il nuovo servizio per il calcolo dei piani di rateazione delle somme dovute a seguito dell’’attività di controllo automatizzato e controllo formale delle dichiarazioni.
La nuova disposizione consente di rateizzare fino a un massimo di 20 rate, vediamo però in quali casi il Contribuente perde il diritto e decade dal beneficio della rateizzazione.
Il contribuente decade dal beneficio di rateizzazione per le somme dovute a seguito dell’attività di controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni, in questi casi:
In questi casi oltre a perdere il diritto alle rate, ne consegue l’iscrizione a ruolo per gli importi residui dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.
Non si perde il beneficio alla rateazione in tutti i casi in cui non viene pagata una rata, fa eccezione il caso per “lieve inadempimento” dovuto a:
Nei casi di “lieve inadempimento” e di tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, si procede all’iscrizione a ruolo dell’eventuale frazione non pagata, della sanzione commisurata all’importo non pagato o pagato in ritardo, e dei relativi interessi.
L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva, oppure nel caso di ultima rata o del versamento in unica soluzione, entro 90 giorni dalla scadenza.