In questo articolo parliamo di una grande opportunità a chi è iscritto nella gestione separata dell’INPS.
In pensione a 64 anni? Sì, e stiamo parlando delle pensioni in computo in gestione separata previste dall’art. 3 del decreto ministeriale n. 282/1996, una tipologia di pensione non molto conosciuta e, per questo, vale la pensa soffermarci.
L’art. 3 del D.M. 282/1996 recita:
Gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell'ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995.
I requisiti per accedere alla pensione attraverso il computo in gestione separata sono i seguenti:
Computando, cioè portando tutti i contributi in gestione separata, si genera una pensione di tipo “contributivo”, cioè basata sui contributi effettivamente versati.
Mettiamo in link il messaggio INPS n. 219 del 4 gennaio 2013 che regola questa tipologia di pensioni. La parte che interessa il nostro caso è il punto 7.
Ma gli anni di contribuzione non bastano! Occorre anche un altro requisito: per accedere alla pensione anticipata a 64 anni di età e con 20 di contribuzione effettiva è necessario che l’importo della pensione sia di almeno 2,8 l’assegno sociale (fissato per il 2023 in € 503,27)
Quindi, per l’anno 2023, per aver diritto alla pensione anticipata, il requisito economico è che la pensione debba superare l’importo lordo mensile di € 1409,16 (503,27 x 2,8).