Il dottorato di ricerca è regolato dall’art. 2 della legge 476 del 13 agosto 1984 che recita:
“Art. 2. Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste.”
La norma, quindi, è vecchia di quasi quarant’anni e risale ad un periodo in cui i contributi pensionistici degli insegnanti non venivano versati ad una cassa.
Solamente dal 1996 la contribuzione viene versata all’ente previdenziale, mentre prima erano trattenuti dallo Stato.
La circolare INPS n. 6 del 16 gennaio 2014 regola il trattamento contributivo del dipendente pubblico in dottorato di ricerca ha previsto che, nel caso di dottorato con borsa di studio,
“durante tutto il periodo di frequenza, che non costituisce interruzione dal servizio, permane l’obbligo a carico dell’Amministrazione di appartenenza al versamento della contribuzione, che deve essere rapportata alla retribuzione annua contributiva goduta dall’interessato al momento della concessione del congedo straordinario.”
La Scuola deve emettere un provvedimento di aspettativa per dottorato di ricerca con diritto alla borsa di studio.
Nel provvedimento dovrà essere citata la legge del 1984 e la citata circolare INPS del 2014 evidenziando che il periodo è valido ai fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Le Ragionerie Territoriali dello Stato, pervenuto il provvedimento dalla Scuola, lo comunicano a NoiPA il periodo di aspettativa con un apposito codice (I56).
Il provvedimento emesso dalle Scuole non è soggetto a controllo preventivo e pertanto deve essere trasmesso direttamente al servizio stipendi della RTS.
Una volta che NoiPA acquisisce la segnalazione, sospende il pagamento dello stipendio al docente ma versa i contributi sia per la parte datoriale sia per la parte a carico del dipendente.
Ad ogni diritto, corrisponde un dovere.
Il dottorando dovrà restituire al bilancio dello Stato i contributi a proprio carico che NoiPA versa mensilmente per suo conto.
Sostiene infatti NoiPA che:
“Se così non fosse, si verificherebbe la situazione anomala in cui la quota di contributi a carico del lavoratore sarebbe in sostanza sopportata dall’Amministrazione di appartenenza creando, così, una diseguaglianza rispetto all’ipotesi del dottorato di ricerca senza borsa di studio dove, in considerazione del mantenimento degli assegni, la quota di contributi a carico del lavoratore è giustamente sopportata da quest’ultimo.”