L’INPS, con il messaggio n. 1356 del 2023 fornisce chiarimenti nel caso di dimissioni volontarie del padre lavoratore, durante la fruizione del congedo obbligatorio o alternativo.
Se il padre lavoratore si dimette nel corso della fruizione del congedo di paternità, esso stesso avrà diritto all NASPI e l’azienda l’obbligo di versare il cd. “ticket di licenziamento” .
Il congedo di paternità obbligatorio disciplinato dall’art 27-bis del D.lgs n. 151/2001, prevede per il padre, l’astensione dal lavoro a partire dai 2 mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i 5 mesi successivi, per un periodo di 10 giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio e nel caso di parto gemellare la durata è aumentata a 20 giorni lavorativi.
Il congedo di paternità alternativo normato dall’art.28 del D.lgs n. 151/2001, tutela il padre nei casi di:
Al verificarsi degli eventi sopra descritti, il padre può astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice.
L’Inps nel messaggio rammenta che, per la durata del congedo di paternità obbligatorio o alternativo e fino al compimento di 1 anno di vita del bambino, il licenziamento intimato al lavoratore padre è nullo.
Durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento e nel caso di dimissioni volontarie del lavoratore che fruisce il congedo, il lavoratore stesso ha diritto alla NASPI.
Le dimissioni del padre lavoratore dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio o alternativo, intervenute nel periodo di durata del congedo di paternità (obbligatorio o alternativo) e fino al compimento di un 1 anno di vita del bambino, determinano la sussistenza dell’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro: ticket di licenziamento.
Il ticket licenziamento è un contributo che il datore deve versare all’INPS nel caso di cessazione del rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato che danno diritto alla NASPI. Il ticket è pari al 41% del massimale NASPI, per ogni anno di lavoro effettuato, fino ad un massimo di 3 anni.