Divieto di licenziamento per questi lavoratori: novità INPS

Le novità per i padri lavoratori non si limitano alla possibilità di accedere alla NASpI anche in caso di dimissioni volontarie, come anticipato da TuttoLavoro24.it.

Il neopapà, infatti, esattamente come la neomamma, fino a un anno di vita del figlio non potrà essere licenziato. Le novità operative dal 13 agosto 2022 scaturiscono dalla riforma della maternità del dlgs 105/2022, che ha raddoppiato il congedo di paternità estendendo le tutele del primo (cd. alternativo alla mamma) al secondo (cd. obbligatorio di 10 giorni). A spiegarlo è INPS, nella circolare 32/2023.

Divieto di licenziamento per i neopapà: i dettagli

Al congedo di paternità alternativo e fruibile in particolari e limitate circostanze (morte, infermità o abbandono della madre e affidamento del figlio al padre), il dlgs 105/2022 ha introdotto un secondo congedo di paternità obbligatorio, pari a 10 giorni da fruire dai due mesi prima della presunta data del parto ed entro i cinque mesi dopo il parto.

Ma le novità non finiscono qui per i neo padri lavoratori. Il divieto di licenziamento fino al compimento di 1 anno di età del figlio e previsto per il padre fruitore del congedo di paternità alternativo si estende ora anche al padre che fruisce del nuovo congedo di paternità obbligatorio.

Non è tutto. Il neopapà che rassegna le dimissioni durante il divieto di licenziamento ha diritto non solo all’indennità di disoccupazione NASpI (e quindi alle tutele previste in caso di licenziamento), ma anche a non dare il preavviso.

Diritti, questi ultimi due, che prima del dlgs 105/2022 erano concessi solo alla neomamma lavoratrice e al padre che fruiva del congedo di paternità alternativo. Per questo motivo, precisa INPS, le domande di NASpI respinte prima della circolare potranno essere oggetto di riesame su istanza di parte da presentare alla sede INPS competente.